Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Riscossione: TAR Napoli su diritto accesso cartella - Ufficio Tributi

Riscossione: TAR Napoli su diritto accesso cartella

T.A.R. NAPOLI sez. VI 17/7/2015,  n. 3820

La giurisprudenza amministrativa ( cfr tra le altre C.d.S. , sez. IV, n. 7486 del 30.11. 2009, C.d.S. sez.IV n. 2422, del 12 maggio 2014), condivisa dal Collegio, ha chiarito che il contribuente vanta un interesse concreto e attuale all’ostensione delle cartelle esattoriali dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva.
A sua volta l’art. 26 comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 obbliga i concessionari della riscossione a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell´avvenuta notificazione o l´avviso del ricevimento ed essi hanno l´obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Sulla base di tale dettato normativo vige pertanto per i concessionari della riscossione non solo un obbligo di custodia, ma anche un obbligo di ostensione degli atti richiesti dal contribuente, né residua in capo al concessionario alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di ostensibilità degli atti.
L’esistenza di tale obbligo di custodia degli atti e del dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente, a parere del Collegio, comporta che in questo ambito le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso.
Inoltre, ai fini dell’interesse all’estrazione degli atti delle cartelle esattoriali, non è sufficiente il mero deposito, in semplice copia, agli atti del fascicolo di causa degli estratti di ruolo. La cartella di pagamento e l’estratto di ruolo sono in realtà documenti diversi in quanto la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 d.p.r. n. 602/1973, è un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Invece gli estratti di ruolo depositati agli atti di causa sono solo un elaborato informatico formato dall’esattore, che sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale sono, di fatto, un surrogato della medesima, e non possono ritenersi ad essa equipollente, mentre il diritto di estrarre copia e prendere visione di documenti amministrativi fa rifermento propriamente ad atti amministrativi e non a succedanei di questi.
La pubblica amministrazione non può eccepire la presenza di impedimenti tecnici che ostacolino l’accesso o rilasciare un documento equipollente o incompleto, in quanto elemento fondante dell’actio ad exhibendum è proprio la conformità del documento esibito al privato cittadino all’originale. Nemmeno può essere considerata rilevante la circostanza secondo cui l’originale della cartella sarebbe unico ed essendo stato oggetto di notifica all’interessato, non sarebbe più nella disponibilità dell’agente intimato, in quanto l’oggetto della richiesta di accesso è la copia della cartella di pagamento estraibile dagli archivi informatici in cui deve essere custodita per legge.

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