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Scuole paritarie soggette all’Ici

Fonte: Italia Oggi

Le scuole paritarie gestite da un ente ecclesiastico sono soggette al pagamento dell’Ici se gli utenti pagano un corrispettivo, nonostante le rette richieste siano modeste e la gestione operi in perdita. L’attività didattica non si può ritenere svolta in forma non commerciale, ancorché si tratti di un ente religioso, poiché non è a titolo gratuito. Per integrare il fine di lucro è sufficiente che con i ricavi si tenda a perseguire il pareggio di bilancio. È l’importante principio affermato dalla Corte di cassazione, con le sentenze nn. 14225 e 14226, depositate l’8 luglio scorso, con le quali ha anche respinto l’istanza di annullamento delle sanzioni tributarie irrogate dal comune di Livorno.

Per i giudici di piazza Cavour, l’attività didattica esercitata dall’ente religioso rientra tra quelle esenti, ma non è svolta in forma non commerciale. In realtà, per la scuola paritaria gli utenti «pagano un corrispettivo, che erroneamente il giudice di merito ritiene irrilevante ai fini Ici». «Altrettanto erroneamente il giudicante attribuisce rilevanza al fatto che la gestione operi in perdita». È da escludere, per la Cassazione, «che l’esenzione spetti sempre laddove l’ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito». Manca il «carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito». Mentre, «per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio».

La Cassazione, con le pronunce in esame, ha inoltre respinto al mittente l’istanza di disapplicazione delle sanzioni, poiché ha ritenuto che non ci sia alcuna incertezza oggettiva sulla materia e che le nuove regole introdotte per l’Imu sull’esenzione per gli enti non commerciali hanno carattere innovativo e non interpretativo. Non a caso, con la sentenza n. 4342/2015 ha già chiarito che le disposizioni sull’Imu non sono applicabili anche all’Ici per l’esenzione degli immobili posseduti dagli enti non commerciali. L’evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell’immobile, per esempio, non può avere effetti retroattivi. L’esenzione Ici prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 era limitata all’ipotesi in cui gli immobili fossero destinati totalmente allo svolgimento di una delle attività elencate dalla norma (sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e così via) in forma non commerciale. Le esenzioni per Imu e Tasi, invece, spettano se sugli immobili vengono svolte le suddette attività con modalità non commerciali, anche qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista. L’agevolazione, però, è limitata alla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La porzione dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Se non è possibile accatastarla autonomamente, l’esenzione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell’ente interessato.

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