Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Sicilia - Tares: da armonizzare norma nazionale e l.r. n. 9/2010 - Ufficio Tributi

Sicilia – Tares: da armonizzare norma nazionale e l.r. n. 9/2010

Il 1° gennaio 2013, tranne proroghe sempre possibili ma attualmente escluse, dovrebbe entrare in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
L’art. 14, comma 2, del d.l. 201/2011, chiarisce che l’unico soggetto attivo della nuova obbligazione tributaria è il Comune.
La normativa nazionale potrebbe essere poco in armonia con le previsioni contenute nella Legge regionale n. 9/2010 sulla “gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale, compresi quelli siciliani, la Tares, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi Enti Locali.
Con l’introduzione del nuovo tributo scompaiono la Tarsu, la Tia1 e la Tia2. Una vera riforma, di cui il Governo regionale, almeno fino adesso, sembra non avere tenuto conto, continuando a volere dare attuazione alla l.r. n. 9/2010, che prevede ambiti territoriali ottimali e società per la regolamentazione del servizio (S.r.r.).
Mentre il D.l. 201/2011 cambia interamente il sistema riguardante la tassazione del sistema rifiuti, il Governo regionale ha inviato nei Comuni dei Commissari straordinari, per obbligarli a deliberare l’adesione alle S.r.r..
Per la Regione Sicilia dovrebbero essere proprio le società di regolamentazione a recitare un ruolo centrale espletando le funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 ed esercitando l’attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.
Le S.r.r. devono essere costituite nel territorio di ogni Ambito Territoriale Ottimale, e possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.
La normativa sulla Tares, però, non concede nessuna alternativa ai Comuni e non assegna alcun ruolo a nessun altro organismo.
In effetti, l’Anci ha chiesto il differimento dell’entrata in vigore della Tares. Il Governo nazionale ha escluso, per motivi di ordine finanziario, che ciò possa avvenire.
Dal 1 gennaio 2013, quindi, tutti i Comuni dovranno adottare il nuovo tributo, anche in assenza del regolamento ministeriale, che la norma prevedeva doversi emanare entro il 31 ottobre ma non ancora adottato. Detto provvedimento ministeriale doveva stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe.
Nelle more del regolamento ministeriale, si dovrà fare ricorso al metodo “normalizzato” del decreto Ronchi.
Per i Comuni che hanno applicato la Tia1, al momento, cambia poco. Per quelli che hanno adottato la Tarsu, il cambiamento sarà più radicale, essendo chiamati a redigere un proprio piano finanziario.
La redazione del piano finanziario sembra spettare unicamente ed esclusivamente a ciascun Comune.
A questa tariffa, però, andrà applicata la maggiorazione pari a 30 centesimi per mq, a copertura dei costi indivisibili. Lo Stato, però, ridurrà i trasferimenti agli Enti Locali di un importo pari a quanto dovrebbero incassare con la maggiorazione. I Sindaci, per fare quadrare i bilanci, potranno elevare questa maggiorazione fino a 40 centesimi per mq. Con le attuali difficili situazioni di molti Comuni il rischio di un ulteriore gravoso balzello sulla testa dei cittadini c’è tutto.

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali

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