Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Solo tre le Regioni già allineate alla semplificazione - Ufficio Tributi

Solo tre le Regioni già allineate alla semplificazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sono solo tre le Regioni che hanno centrato l’obiettivo imposto dal decreto Sblocca Italia di adeguare le proprie leggi sui cambi d’uso alla semplificazione introdotta dal Dl Sblocca Italia: Liguria, Umbria e Toscana.
L’articolo 23-ter del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) ha imposto alle Regioni di adeguare la propria legislazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore (termine già decorso), ai principi secondo i quali:

  • costituisce mutamento «rilevante» della destinazione d’uso di un immobileo di un’unità immobiliare solo l’utilizzo che comporti il passaggio da una ad altra delle categorie funzionali «residenziale», «turistico-ricettiva», «produttiva e direzionale», «commerciale» e «rurale»; 
  • il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. 

La norma ha altresì disposto che, scaduti i 90 giorni, questi principi avrebbero avuto diretta applicazione. Le autonomie che hanno tempestivamente risposto all’appello del legislatore nazionale sono, appunto, tre. La Liguria è intervenuta con la legge 41/2014, la Toscana, ha ottemperato con la legge sul governo del territorio (Lr 65/2014) e la Regione Umbria recentemente ha approvato la legge 1/2015. 

Altre autonomie, come ad esempio, l’Emilia Romagna, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate in relazione agli effetti della disciplina nazionale, sono invece intervenute con semplici note interpretative.

La circolare 11 marzo 2015 della Regione Emila Romagna è utile per comprendere i profili di criticità che il dettato normativo nazionale porta con sé.

La Regione Emilia Romagna si è, infatti, limitata ad evidenziare che la disposizione introdotta a livello nazionale, in realtà, non comporta significative innovazioni sul territorio, atteso che il legislatore nazionale, rispetto a i due principi nazionali, ha espressamente fatto salve le diverse discipline contenute nelle leggi regionali.

Così la Regione ha riferito che la diretta applicabilità delle statuizioni nazionali sia possibile solamente nelle Regioni prive di legislazione di dettaglio in materia di cambio d’uso.

Questa lettura, effettivamente confortata del dettato letterale dell’articolo 23-ter (che non manca di rivelare profili di contraddittorietà), chiarisce come l’intento di uniformare la materia, sotteso all’introduzione della nuova disposizione nel corpo del Testo unico sia soggetto a notevoli limitazioni.

Il legislatore potrebbe, dunque, aver mancato l’importante obiettivo di eliminare le disparità ad oggi esistenti tra le discipline previste dalle singole regioni per regolare mutamenti d’uso tra loro identici, salvo che per il territorio sul quale sono posti in essere. 

Il contenuto sostanziale della disposizione nazionale ha, comunque, il pregio di distinguere in modo puntuale le singole categorie funzionali e di identificare le modifiche d’uso attuabili liberamente senza incidere sul carico urbanistico esistente e quindi sulla dotazione di aree per servizi.

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