Somme in compensazione IMU
Il Caso di C. Carpenedo
Sempre più spesso i contribuenti che versano IMU, in presenza di errori di versamento eseguiti in eccesso, chiedono di utilizzare il credito in compensazione sui futuri versamenti. Il Comune è obbligato ad accettare questa forma di adempimento?
La compensazione tributaria è la possibilità, riconosciuta al contribuente che vanta un credito nei confronti dell’erario di utilizzarlo per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Il principio applicativo si trova scritto nell’articolo 8 dello Statuto dei diritti del Contribuente L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
La compensazione, dunque, in campo tributario è una possibile modalità estintiva delle obbligazioni tributarie, solo nei casi espressamente contemplati dal legislatore, proprio per la mancanza di una disciplina generale attuativa. Tale modalità estintiva opera solamente nei casi in cui essa sia espressamente prevista dal legislatore tributario. Negli ultimi anni, con il consolidamento del modello F24, compensare tributi erariali, soprattutto IVA, è applicazione di larga diffusione. L’onda è presto arrivata nel mondo dei comuni, principalmente in ambito IMU, mondo nel quale la situazione è ben diversa.
L’istituto della compensazione nel campo dei tributi locali è riconosciuto dall’articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Ciò significa che esiste una innegabile facoltà del contribuente alla compensazione di somme.
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