Sospensione feriale dei termini: come opera in ambito di accertamento con adesione

Il Punto di S. Zammarchi

Lo scorso 1° agosto sono scattati i termini relativi alla sospensione feriale che riguarda, fondamentalmente, i seguenti termini processuali:
– i 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso,
– i 30 giorni dalla notifica del ricorso/appello per costituirsi in giudizio,
– i 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure i 6 mesi dal deposito, per il resistente/appellante, per fare appello,
– i 20 giorni liberi prima dell’udienza per depositare documenti,
10 giorni liberi prima dell’udienza, per presentare e memorie illustrative.

In questo periodo, che dura per tutto il mese di agosto e, quindi, fino al 31 p.v., non vengono conteggiati i giorni di durata delle specifiche procedure che, invece, ricominceranno a decorrere dal prossimo 1° settembre. Così, se il termine per presentare un ricorso, a pena di inammissibilità, stabilito in 60 giorni dalla notifica, sarebbe scaduto all’interno del mese di agosto, la scadenza della procedura viene differita di 31 giorni.

Accertamento con adesione

Ciò che in questa sede interessa esaminare è se i tempi di durata previsti per l’istituto dell’accertamento con adesione, di cui al D. Lgs. n. 218/1997, sono cumulabili; ciò per verificare il corretto termine di scadenza per l’impugnazione degli avvisi di accertamento. Questa procedura fornisce, al contribuente ed all’ente impositore, la possibilità di trovare un accordo extragiudiziale, grazie al contraddittorio che si instaura fra le parti, nell’intento di giungere alla determinazione di una pretesa fiscale a carico del contribuente, in grado di evitare il sorgere di una lite tributaria.

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