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Definizione agevolata delle controversie tributarie: regolamento entro il 31 marzo
L’art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cosiddetto “Decreto Fiscale 2019”) ha riproposto la facoltà per i Comuni di aderire alla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”.

L’art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cosiddetto “Decreto Fiscale 2019”) ha riproposto la facoltà per i Comuni di aderire alla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”. Nella scrittura iniziale, tale possibilità era indicata solo per l’Agenzia delle entrate ma, in sede di conversione, è stata estesa anche ai Comuni, con l’integrazione del comma 16. Le agevolazioni proposte sono più vantaggiose di quelle offerte dall’art. 11, del D.L n. 50/2017[1], che ha disciplinato la precedente edizione.

La previsione permette di definire le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, con modalità agevolate, applicando misure più favorevoli per il contribuente, riducendo il contenzioso pendente che, per alcuni Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, può costituire un problema anche rilevante. Quindi, il Comune che intende utilizzare questo istituto deflativo deve assumere, entro il prossimo 31 marzo, gli atti in grado di adottare lo strumento in parola, con cui vengono fornite le condizioni necessarie per poter raggiungere un accordo fra Comune e contribuente. In merito agli atti da predisporre si richiama quanto sottolineato nella nota di IFEL del 28 giugno 2017, pubblicata in occasione dell’introduzione della definizione delle controversie tributarie, con cui, in ragione della complessità della materia, riteneva opportuno approvare, oltre alla delibera di Consiglio comunale, anche uno specifico regolamento. Con tale atto gli enti locali possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, ancora pendenti, ossia non definite con sentenza passata in giudicato, escludendo, pertanto, quelle diverse dalla giurisdizione tributaria come il COSAP.

Per poter accedere alla definizione in parola, il contribuente è tenuto a presentare un’apposita domanda, entro il 31 maggio 2019: per agevolare chi intende aderire, il Comune, potrà rendere disponibile un apposito modello. Preme evidenziare che dovrà essere prodotta un’istanza, esente da bollo, per ciascuna controversia, ossia per ognuno degli atti impugnati, anche in ipotesi di ricorso cumulativo,

La “pace fiscale” in esame consente di definire le controversie pendenti al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), ossia quelle relative a tutti gli atti impositivi notificati dal Comune al contribuente, non ancora definitivi o per i quali si è in attesa dell’intervento dei giudici tributari, in ogni grado di giudizio, compreso davanti alla Suprema Corte, anche a seguito di rinvio. Sono definibili anche gli atti notificati e non ancora depositati presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in considerazione del fatto che, per gli importi della lite fino a 50 mila euro, il ricorso produce gli effetti del reclamo-mediazione (ex art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1992). In tali casistiche, infatti, il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, deve avvenire entro 120 giorni, (90 giorni per il tentativo di mediazione e 30 giorni assegnati al ricorrente per il deposito in Commissione Tributaria) decorrenti, non dalla data di notifica degli atti da parte del contribuente, bensì dalla data di ricevimento degli stessi da parte dell’ente impositore.

Per perfezionare la domanda, l’istante deve versare, contestualmente alla richiesta, un importo pari al valore della controversia (ossia al valore del tributo[2]) o alla prima rata (la rateazione andrà disciplinata nel regolamento, considerato che quella prevista dal decreto non si confà alla gestione della riscossione comunale), quando l’importo dovuto supera i 1.000 euro. Tuttavia, se il ricorso è già stato depositato alla Commissione di primo grado, l’importo dovuto è ridotto al 90% del valore della controversia. Questo è ulteriormente decurtato nelle seguenti casistiche, in caso di soccombenza del Comune, nell’unica o ultima pronuncia giurisprudenziale non cautelare:

1. al 40% del valore della controversia, se l’ente è soccombente nel giudizio di primo grado;

2. al 15% del valore della controversia, se la soccombenza è intervenuta in secondo grado.

Nel caso di soccombenza ripartita fra le parti, per accoglimento parziale del ricorso, l’importo da versare è pari:

Le liti pendenti presso la Corte di Cassazione, alla data dell’entrata in vigore del decreto, in riferimento alle quali l’ente impositore è risultato soccombente in tutti gli altri gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del solo 5% del valore della controversia.

Nel caso di liti sulle sole sanzioni non collegate al tributo, è dovuto:

  1. il 15% della controversia, in caso di soccombenza dell’ente nell’ultima o unica pronuncia;
  2. il 40% negli altri casi.

Se invece le sanzioni sono collegate al tributo, queste non sono dovute se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa rispetto a quella prevista dal decreto in esame.

Si ricorda che le somme eventualmente versate sono dedotte dal dovuto, benché il Comune non sia tenuto a restituire quanto introitato in eccedenza.

[1]    Le modalità applicative della definizione prevista dal D.L.. n. 50/2017 sono state illustrate nelle Circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 22 e 23 del 2017, oltre che nella nota IFEL del 28 giugno 2017.

[2]    Il valore della controversia è stabilito dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992.


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