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Fondo crediti dubbia esigibilità
La cancellazione dal bilancio di accertamenti di entrate di dubbia e difficile esazione in alternativa all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non può ritenersi una operazione corretta, secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziato.

La cancellazione dal bilancio di accertamenti di entrate di dubbia e difficile esazione in alternativa all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non può ritenersi una operazione corretta, secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziato. Cosi è indicato nel provvedimento della corte dei conti veneta, deliberazione n. 29/2019.

Ferma restando, quindi, la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell’accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell’ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione del Fondo e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrazione dell’accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell’Ente.


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