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Agevolazione “prima casa” per il nucleo familiare
Con l’istituzione dell’IMU, è stato maggiormente delineato il perimetro di applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale...

Con l’istituzione dell’IMU, ad opera dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., è stato maggiormente delineato il perimetro di applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale. Se in ambito I.C.I., l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, in riferimento all’abitazione principale precisava: “...intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”, il legislatore dell’IMU ha introdotto vincoli più stringenti. Così, il richiamato articolo 13, al comma 2 offre una definizione più circoscritta, imponendo che: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.” Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU, non è più sufficiente il requisito della residenza nell’unità abitativa, bensì è indispensabile che il soggetto passivo vi dimori abitualmente. Ne discende che, in occasione delle attività accertative da parte dell’ufficio tributi dell’ente locale, la presenza di residenza, attestata dall’ufficio anagrafe del Comune, non rappresenta, da sola, prova che il contribuente possa beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, soprattutto se l’ufficio ha a disposizione dati da cui emergono bassi consumi di acqua, luce e gas.

La definizione normativa di abitazione principale, riporta ulteriori condizioni che devono sussistere qualora l’unità immobiliare sia riferita ad un nucleo familiare. In tal caso, la normativa citata dispone: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Ne discende che, nell’esame delle posizioni IMU di nuclei familiari dove i coniugi sono proprietari di più unità abitative nel Comune di residenza, una sola unità immobiliare può beneficare dell’esenzione prevista per la “prima casa”.

Sulla questione è intervenuta proprio di recente la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5314, del 22 febbraio scorso, con cui i giudici di legittimità hanno ribadito quanto sopra illustrato. Pertanto, nel caso sottoposto alla Suprema Corte,  benché i due coniugi avessero residenza e dimora abituale in due distinte abitazioni, solo uno dei due poteva godere dell’esenzione e beneficiare del “bonus”. Preme evidenziare che la decisione della Cassazione attiene ad una vicenda in materia di I.C.I., tuttavia, in ragione delle modifiche intervenute all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, ad opera dell’art. 1, comma 173, lett. b) della Legge n. 296/2006, i vincoli in commento sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Ne deriva che, per la fattispecie processata, solo il marito poteva usufruire dell’esenzione, mentre la moglie era tenuta al pagamento del tributo comunale. I giudici di piazza Cavour hanno accolto le doglianze dell’ente impositore che aveva sottolineato la natura di lex specialis della normativa afferente alla fiscalità locale ed alla materia tributaria in genere, per cui, l’agevolazione indicata dal legislatore deve essere esclusivamente riferita al nucleo familiare e non ai singoli soggetti che lo compongono. Ciò in quanto solo una delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale può essere destinata ad effettiva dimora della famiglia. Peraltro, il Comune aveva presentato ricorso avverso la pronuncia della competente CTR che, al contrario, non aveva “riconosciuto che l’esenzione fiscale, stante anche il carattere eccezionale della deroga, dovesse essere limitata al nucleo familiare nel suo complesso e, quindi, ad un’unica abitazione principale ma sia stato affermato l’errato principio che il beneficio fiscale potesse essere usufruito disgiuntamente dai coniugi”. Quindi, l’agevolazione attribuita alle abitazioni principali può essere applicata solo alla “casa del nucleo familiare”, con l’assunzione di parametro di secondo piano della residenza.

La Cassazione ha ricordato altresì che intende allinearsi al precedente orientamento, in ragione del quale “un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari». Pertanto, la medesima ha evidenziato che “Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass.nr 15444/2017 e nr 13062/2017)”.

Si rammenta infine che, nell’ipotesi in cui i coniugi siano legalmente separati, l’agevolazione può spettare ad entrambe, in ragione del fatto che viene meno il vincolo familiare.


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