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Rendita catastale efficacia dalla notifica
La Corte di Cassazione conferma i principi di diritto secondo i quali «l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI.

La Corte di Cassazione conferma i principi di diritto già noti con la sentenza n. 11682/2017 secondo la quale «l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando l’art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo».

Non rileva a tal fine la previsione del comma 3 dell’articolo 74 della legge 342/2000 che ammette la possibilità di impugnare la rendita per il tramite dell’accertamento, in quanto si tratta di deroga ai principi generali che vale solo per le rendite non notificate e inserite negli atti catastali entro il 31 dicembre 1999. La regola vigente è che le rendite catastali iscritte in provvedimenti di rettifica dell’Agenzia delle entrate, sono efficaci solo dopo la notifica: è onere del Comune verificare, in caso di contestazione da parte del contribuente, verificare l’effettiva avvenuta notifica, indipendente dalla circostanza che la visura dia conto della notifica.


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