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Somme pregresse e ravvedimento operoso lunghissimo
Nel caso in cui un contribuente con la notifica dell'avviso di accertamento volesse regolarizzare le annualità non versate, deve necessariamente pagare con la sanzione oppure, non avendo il comune ancora notificato gli avvisi, potrebbe sanare le annualità con un ravvedimento lungo?

Nel caso in cui un contribuente con la notifica dell’avviso di accertamento volesse regolarizzare le annualità non versate, deve necessariamente pagare con la sanzione oppure, non avendo il comune ancora notificato gli avvisi, potrebbe sanare le annualità con un ravvedimento lungo? In tal caso è necessario adeguare i regolamenti in materia di ravvedimento oppure la misura opera ex lege?

L’adempimento spontaneo al versamento dei tributi dovuti è sempre ammesso, ragion per cui il contribuente può in ogni momento pagare tributi anche di annualità scadute. Il conseguente aspetto sanzionatorio che trova origine dal mancato adempimento alla prescritta scadenza, va coordinato con le disposizioni in materia di ravvedimento operoso e in tema di sanzione per omesso parziale o tardivo versamento.

Nel sistema sanzionatorio tributario, l’articolo 13 del d. lgs. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Le diverse situazioni contemplate dalla norma e che si applicano a tutti i tributi, compresi quelli locali, prevedono:

Il ravvedimento si caratterizza come forma spontanea e autonoma di adempimento da parte del contribuente mediante versamento contestuale del tributo e delle sanzioni ridotte nella misura sopra descritte che, in caso di obbligo al versamento assumono a riferimento la misura base indicata nell’articolo 13 del d lgs 471/97.

I tempi del ravvedimento non sono infiniti bensì puntualmente descritti dalla norma di legge, che fissa il termine massimo entro l’anno di omissione.

Va segnalato che dal 1 marzo 2016, l’articolo 13 del 472/97, (ravvedimento), al comma 1, ha subito una modifica importante che si applica immediatamente ai tributi dell’Agenzia delle Entrate, permettendo forme di adempimento spontaneo entro e oltre due anni dall’omissione.

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