MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Creditori della p.a. senza sanzioni fiscali

La Confederazione italiana federazioni autonome (Cifa), rappresentata da Marco Ertman, responsabile area economia e fi sco della confederazione, ha proposto al tavolo di confronto tra il Mise e Pmi un disegno di legge che esoneri le imprese creditrici della pubblica amministrazione dalle sanzioni fiscali per omesso o tardivo versamento delle imposte. I tardivi pagamenti della pubblica amministrazione generano, infatti, un permanente stato di illiquidità dei fornitori dello Stato, che talvolta impedisce loro di saldare i propri debiti d’imposta alle scadenze di legge. In simili circostanze l’Agenzia delle entrate contesta automaticamente le sanzioni fi scali per omesso versamento ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/73. Il corto circuito economico e democratico è dunque evidente: lo Stato paga in ritardo i propri debiti verso i privati, per conseguenza i privati non hanno denaro suffi ciente per rispettare le scadenze fi scali e lo Stato irroga immancabilmente le sanzioni per omesso versamento. In tal modo il fi sco si avvantaggia degli effetti, seppur indiretti, di un inadempimento della pubblica amministrazione. Fino al giorno in cui lo Stato sarà debitore delle imprese – per non aver pagato i propri acquisti di bei e servizi – non gli dovrà essere concesso di irrogare sanzioni per tardivo versamento di tributi e contributi. Lo esige un principio di civiltà giuridica nei rapporti fra il fi sco e i contribuenti. La confederazione Cifa ha quindi chiesto di emendare l’art. 6 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 prevedendo una ulteriore causa di non punibilità, relativa alle sole sanzioni per tardivo od omesso versamento diretto delle imposte, che operi a favore di tutti i contribuenti che non abbiano potuto saldare i propri debiti fi scali a causa della diffi coltà fi nanziaria generata dai tardivi pagamenti della pubblica amministrazione. Tale esimente dovrà comunque operare nel limite dei crediti certifi cati sulla piattaforma di cui all’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Tecnicamente, si è infatti proposto di limitare tale esimente all’importo dei crediti commerciali dell’impresa verso l’amministrazione pubblica, importi che risultino certifi cati nella piattaforma di cui all’articolo 7 del dl n. 35/2013 alla data di scadenza legale del versamento del tributo. In tal modo, la proposta di legge di Cifa recupera la necessaria lealtà fra imprese e Stato a totale benefi cio di entrambi, senza che la norma possa prestare il fi anco ad alcuna strumentalizzazione in danno della fi scalità generale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.ufficiotributi.it