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Inagibilità ICI non riconosciuta
Interessante pronuncia della Cassazione che inserisce elementi comprovanti lo stato di inagibilità. Il contribuente dovrà essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale...

Interessante pronuncia della Cassazione la n. 7118/2019, che inserisce elementi comprovanti lo stato di inagibilità. Ai sensi del c. 2 dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per fruire della riduzione dell’imposta nella misura del 50% “il contribuente dovrà essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale oppure, in alternativa, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 indicando il periodo dell’anno in cui sussistono le suindicate condizioni”.

Nel caso indagato mancavano le condizioni per l’applicazione della riduzione:  la dichiarazione di inagibilità degli immobili relativa all’anno di contribuzione (2005), mentre la dichiarazione sostitutiva dell’accertamento dell’inagibilità è stata presentata soltanto nell’anno 2011.

La presentazione della documentazione (DIA) relativa all’esecuzione di lavori al fine di rendere abitabili e/o agibili gli immobili e cambiarne la destinazione d’uso (da attività artigianale a direzionale) con l’indicazione di tutti gli interventi eseguiti (cd. stati di avanzamento), è avvenuta soltanto nell’anno 2007 e non può costituire prova della conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità degli immobili per l’anno di imposta 2005.


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