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Proroga domande solo per gli agenti

di Sergio Trovato

Le norme contenute nella legge di Stabilità 2015, che prevedono tempi lunghissimi per la presentazione delle domande d’inesigibilità dei ruoli affi dati dagli enti creditori, si applicano solo agli agenti della riscossione e non alle società private che dal 1 ottobre 2006, nella qualità di ex concessionari esattori del servizio nazionale, hanno fatto lo scorporo del ramo d’azienda. Da questa data, infatti, il servizio di riscossione è stato affidato a Equitalia. Pertanto, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 687 e 688, della legge 190/2014, sollevate dalla Corte dei conti della regione Abruzzo, poiché le suddette disposizioni fanno riferimento agli agenti della riscossione e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 51 del 15 marzo 2019. Per la Consulta, le norme denunciate entrate in vigore nel 2015 «sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica», e non possono essere estese a un «società privata di riscossione, nata a seguito dello scorporo del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione». In realtà, i giudizi instaurati da una società che ha fatto lo scorporo nel 2006, che ha impugnato i provvedimenti con cui l’amministrazione comunale ha rifi utato il discarico per inesigibilità, riguardano solo ruoli consegnati fi no alla data del trasferimento del ramo d’azienda effettuato dal concessionario nazionale. Quindi, non vale per i privati il lungo differimento temporale per l’esercizio del potere di controllo degli enti creditori sulle quote affi date. La pronuncia della Corte costituzionale è stata, però, interpretata nei giorni scorsi in modo non corretto da alcuni organi di stampa, tant’è che la Corte è dovuta intervenire con un comunicato stampa, pubblicato ieri. Con alcuni articoli di stampa è stato sostenuto che la decisione avrebbe avuto effetti negativi, ponendo nel nulla le rottamazioni dei ruoli e lo stralcio dei debiti fi no a mille euro. Il giudice delle leggi ha chiarito che la sentenza si è limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione sollevata. E che «la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei comuni che si erano affi dati a società scorporate, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del meccanismo scalare inverso, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni». Nella sentenza viene richiamato l’articolo 3, comma 20, del decreto fi scale (119/2018), convertito dalla legge 136/2018, che prevede un ulteriore differimento dei termini per le comunicazioni d’inesigibilità dei ruoli: le domande possono essere inviate entro il 2042 per i crediti consegnati nel 2000, entro il 2041 per quelli trasmessi nel 2001 e così via. Le comunicazioni vanno trasmesse per singole annualità di consegna dei ruoli partendo dalla più recente (2015), entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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