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Accertamento per la liquidazione dell’IMU dopo la legge 147/2013 (IUC)

In questa sede analizziamo la procedura di recupero dell’imposta municipale propria non versata alla prescritta scadenza sulla base del dichiarato.

di Cristina Carpenedo

In questa sede analizziamo la procedura di recupero dell’imposta municipale propria non versata alla prescritta scadenza sulla base del dichiarato, termine che nell’IMU va declinato sulla base delle disposizioni di semplificazione in materia di obbligo dichiarativo che comportano l’acquisizione delle informazioni sugli immobili direttamente dal catasto.

Siamo collocati nell’attività di liquidazione per il recupero di importi non pagati da realizzare mediante l’atto di accertamento previsto nel comma 162 dell’articolo 1 della legge 296/2006.

Con la legge 147/2013 l’IMU entra a far parte della IUC con una disciplina che resta fondata principalmente sull’articolo 13 del dl 201/2011 ma che, per alcuni aspetti, trova fondamento nella nuova norma.

La riscossione dell’IMU

Partiamo anzitutto dal ricordare che l’IMU è imposta che, alla pari dell’ICI, viene versata in autoliquidazione alle scadenze fissate dal legislatore. Il contribuente ha l’obbligo di provvedere al calcolo e al versamento secondo la modalità obbligatoria della delega di pagamento F24 utilizzando i codici tributo appositamente approvati. In caso di mancato rispetto delle scadenze di versamento, si genera l’inadempimento del debitore, indipendentemente dalle attività di aiuto o supporto compiute dall’ente impositore. Eventuali calcoli eseguiti dall’ente che possano aver contribuito all’errore del contribuente, possono essere oggetto di valutazione dal punto di vista della disapplicazione della sanzione, quando escludono la colpa del debitore.

Qualora il contribuente non rispetti la scadenza si genera una omissione soggetta all’applicazione della sanzione pari al  30% per omesso pagamento, prevista dall’articolo 13 d. lgs. 471/97.

L’omessa pagamento in discorso, si basa sul raffronto di quanto dovuto dal debitore sulla base del documento dichiarativo e sulla base degli elementi che devono essere acquisiti direttamente dall’ente impositore in quanto non più soggetti all’obbligo dichiarativo. Pertanto, sulla base della banca dati costruita con queste logiche ai fini IMU, si effettua il raffronto tra il DOVUTO  e il VESATO dal contribuente.

L’atto tipico

Dal punto di vista della procedura di accertamento e riscossione, l’IMU non pagata DEVE ESSERE ACCERTATA MEDIANTE ATTO TIPICO, pena l’illegittimità della procedura di recupero. L’eventuale emissione di una cartella di pagamento o di una ingiunzione di pagamento per IMU non versata deve indicare l’atto tipico di accertamento emesso ai sensi della legge 296/2006,  precedentemente  notificato.

L’atto tipico Accertamento deve rispettare i crismi dettati principalmente dai commi 161, 162 e 163 dell’articolo 1 Legge 296/2006.

  1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
  1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

L’ atto di accertamento è efficace solo se si perfeziona il procedimento di notifica che, ai nostri fini, può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

Liquidazione IMU dopo la legge 147/2013

L’avvento della IUC contenuta nella legge 147/2013 non ha mutato la disciplina di applicazione dell’IMU che resta ancorata principalmente nell’articolo 13 del dl 201/2011 e negli articoli 8 e 9 della Legge 23/2011 ad eccezione di alcuni aspetti procedurali che la legge 147/2013 tratta in modo univoco per IMU TASI e TARI e che comportano la modifica di alcuni riferimenti normativi del testo di accertamento. Si tratta delle omissioni e relativo sistema sanzionatorio e del ruolo del funzionario responsabile.

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