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Stralcio residui fino a 1000. Come leggere i dati
L’Agente nazionale della Riscossione, informa che l’elenco degli importi annullati per effetto della norma sullo stralcio dei residui fino a 1000 euro è disponibile nell’Area riservata del sito.

di Cristina Carpenedo

Stralcio dei residui fino a 1000 euro: informazioni presenti nell’area riservata dell’Agenzia Entrate – Riscossione

L’Agente nazionale della Riscossione, con nota del 1 aprile 2019, trasmessa via PEC ai Comuni, informa che l’elenco degli importi annullati per effetto della norma sullo stralcio dei residui fino a 1000 euro è disponibile nell’Area riservata del sito alla sezione “Ricezione dati: Stato della Riscossione”

Analizziamo di seguito la fonte normativa dell’intervento di stralcio e le modalità di scarico delle informazioni al fine di comprenderne i contenuti.

Vedi tabella 1

Fonte normativa. L’intervento si trova inserito nell’articolo 4 del DL 119/2018, cosiddetto decreto sulla pace fiscale, che approva lo stralcio di una buona fetta di piccoli debiti riferiti ad annualità pregresse (ruoli dal 2000 al 2010).

Comma 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La norma prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 esistenti alla data del 23 ottobre 2018. Relativamente alle medesime quote non troverà applicazione la disciplina sul discarico prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.

Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di natura e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse pubbliche e che comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi, con esclusione di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione. Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, agenzie, ministeri, ordini, enti previdenziali, società pubbliche, ecc, sono coinvolti per tutti i carichi iscritti a ruolo che presentano un residuo non riscosso fino a 1000 euro. La scure si abbatte sui residui degli enti locali in genere, caratterizzati da importi modesti, soprattutto se si pensa alle sanzioni al codice della strada, alla tassa rifiuti, alle mese scolastiche, ai contributi dei consorzi di bonifica.

ESEMPIO CARTELLA DI VALORE pari a 2000 euro composto da

Pertanto si considera non la cartella complessiva, ma solo il l’articolo composto da tributo, sanzioni e interessi che al 23 ottobre abbia un residuo inferiore a 1000 euro anche se il carico iniziale superava i 1000 euro

Lo scenario in cui va ad inserirsi la nuova misura è dominato dalle dinamiche del magazzino Equitalia, carico di titoli non riscossi, maturati dalla riforma della cartella del 99 fino ad oggi, che ha giustificato le recenti definizioni agevolate e la proroga delle inesigibilità della riscossione.

Mirare sui carichi affidati dal 2000 al 2010 con residuo inferiore ai 1000 euro permette di catturare gran parte dei titoli prescritti sui quali è venuta meno la potestà di riscossione.

La trasmissione delle quote annullate. Come leggere i dati

La modalità di trasmissione delle quote annullate pesca da un precedente decreto pubblicato in occasione della sanatoria del 2012, quando, con la legge 228/2012, il legislatore ha definito le pendenze connesse ai residui non riscossi riferiti al DPR 43/88, introducendo la cosiddetta mini sanatoria per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999. La modalità attuativa rinviava ad apposito decreto ministeriale che è stato pubblicato il 15 giugno 2015 e che viene utilizzato anche in occasione dello stralcio attuale.

L’articolo 1 del decreto stabilisce che, ai fini del discarico, l’elenco delle quote annullate è tramesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico o altra modalità telematica in conformità alle specifiche allegate.

Passaggio importante è indicato nel comma 2 laddove si dichiara il discarico automatico senza oneri amministrativi a carico dell’ente ceditore. L’ente riceve un elenco in ordine al quale potrà segnalare, entro sei mesi dalla ricezione, i casi che non rispettano i requisiti della norma, vale a dire il valore del carico residuo e il periodo di formazione del carico.

  1. APRIRE EXCEL
  2. DALLA FUNZIONE APRI RICHIAMARE IL FILE TXT PRECEDENTEMENTE SALVATO
  3. Alla schermata “importazione guidata di testo” (assicurarsi di spuntare la casella tipo file LARGHEZZA FISSA) cliccare avanti e procedere con la selezione delle colonne seguendo la lunghezza dei campi come da tracciato riportato (3, 12, 10, 1, 16, 20, 3, 4, 4, 1, 17, 17) e cliccare AVANTI e FINE

ATTENZIONE: I DECIMALI NON SONO SEPARATI CON LA VIRGOLA QUINDI IL VALORE E’ IN CENTESIMI E VA SUDDIVISO PER 100 al fine di ottenere il risultato corretto in euro

L’ultima colonna riporta l’importo residuo oggetto di stralcio

Esempio importazione guidata per creare la suddivisione in colonne

Vedi tabella 2

Il tracciato si rifa’ alla sanatoria del 2012 relativa ai carichi fino a 2000 euro:

Vedi tabella 3

I possibili rimborsi

Il comma 2 disciplina la fase temporale di applicazione dello stralcio, che assume a riferimento la data di entrata in vigore del decreto, il 23 ottobre 2018. Le somme che saranno versate sui debiti residui fino a 1000, dopo la data di entrata in vigore del decreto, saranno imputate su altri debiti, anche in definizione agevolata quando presente; diversamente, quindi in assenza di capienza in tal senso, le somme dovranno essere restituite mediante rimborso eseguito dall’agente della riscossione che, a tal fine, presenta richiesta di restituzione delle somme all’ente creditore che dovrà procedere entro 90 giorni. In caso di mancata restituzione, l’Agente nazionale della riscossione è autorizzato a compensare l’importo con somme da riversare.

  1. 2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
  2. a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
  3. b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Il rimborso delle spese. Il comma 3 disciplina la questione del rimborso delle spese abbinate allo stralcio dei crediti, che sarà gratuito, in quanto a carico dello Stato, solo per i comuni, mentre gli altri enti dovranno rimborsare le spese maturate per le azioni compiute negli anni compresi tra il 2000 e il 2013. Per quest’ultimi, la presentazione del conto avverrà entro il 31 dicembre 2019 con rimborso in veti rate annuali.

  1. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

Va ricordato che il rimborso spese è già stato oggetto di intervento normativo a favore dei comuni nella legge 190/2014 articolo 1 comma 685 che, a compensazione di una situazione che non consentirà agli enti impositori di ottenere buoni risultati di recupero dalle eventuali contestazioni al discarico, ha posto a carico dello Stato le spese maturate dagli anni 2000 al 2013 (solo per conto dei Comuni).

  1. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze. A seguito dell’eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 4 è, sostanzialmente, una ripetizione della disposizione del comma 685 dell’articolo 1 della Legge 190/2014, che già accollava a carico dello Stato gran parte dei costi per il rimborso delle spese, senza limiti di importo.

La pace fiscale permetterà al legislatore di correre ai ripari dalle lacune della riforma della Legge 190/2014 e dai vizi di prescrizione che hanno colpito il sistema di riscossione, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i debitori.

Nel frattempo bene hanno fatto gli enti impositori che hanno provveduto a una valutazione puntuale delle inesigibilità ai fini del bilancio, senza attendere le tempistiche della legge, provvedendo a neutralizzare i carichi prescritti e inesigibili.

Il riparto quinquennale sui carichi cancellati

I carichi cancellati sono 12 milioni per 5 milioni di debitori e un valore di gettito perso stimato in 542 milioni di euro. In merito agli interventi contabile, l’ente impositore dovrà:

  1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione

Come indica la nota di lettura IFEL  del 6 febbraio 2019:

La disposizione recata dal comma 6 autorizza gli enti locali a ripartire l’eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti. L’importo del disavanzo oggetto del ripiano in questione non potrà essere superiore ai residui attivi stralciati al netto degli accantonamenti FCDE nel risultato di amministrazione


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