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Obbligo notifica via PEC
E’ obbligatoria la notifica via posta elettronica certificata (PEC) degli accertamenti tributari destinati alle imprese o è possibile continuare con la modalità cartacea di notifica?

E’ obbligatoria la notifica via posta elettronica certificata (PEC) degli accertamenti tributari destinati alle imprese o è possibile continuare con la modalità cartacea di notifica?

Il ruolo di protagonista ch sta assumendo la Posta Elettronica Certificata obbliga ad analizzare gli effetti collegati all’uso dello strumento.

La norma di carattere generale che consente di ricorrere alla PEC per tutti gli atti amministrativi  è contenuta nell’articolo 6 del CAD

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

Si tratta delle notificazioni eseguite direttamente alla casella PEC presente negli indirizzari pubblici riconosciuti dagli articoli 6 bis 6 ter e 6 quater del codice, con obbligo di utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle società a controllo pubblico, dei gestori di pubblico servizio.  La norma del CAD si estende a qualsiasi procedimento amministrativo facendo salve le specifiche disposizioni in ambito tributario che trovano fonte nell’articolo 60 del DPR 600/73 che consente, dal 1 Luglio 2017, la notifica degli accertamenti tributari mediante pec, con una disciplina procedurale ben precisa in caso di mancato recapito.

In merito all’obbligo di esperire la procedura pec, è utile riprendere alcuni passaggi della circolare del Ministero dell’interno del 20 febbraio 2018, emessa per le sanzioni amministrative al codice della strada, ma che ben può rappresentare un punto di riferimento utile per comprendere le disposizioni dell’articolo 6 del CAD comma 1 quater relativamente alla possibilità di notifica via pec

Il CAD pur sancendo obbligo di notifica a mezzo pec non fa cenno circa l’efficacia di una notifica tramite posta ordinaria o messi, senza prima aver esperito il tentativo con la PEC. La notifica nei modi ordinari è comunque idonea a produrre gli effetti di legge. Il destinatario conserva la facoltà di chiedere la restituzione delle spese di notifica se prova di essere titolare di un valido indirizzo pec e di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali.

E’ importante segnalare che il documento informatico deve essere munito di attestazione di conformità quando si tratti di copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (quando l’atto da notificare nasce cartaceo). L’attestazione può essere inserita nel documento informatico da sottoscrivere digitalmente ovvero inserita in un documento informatico separato.

In caso di documento firmato digitalmente non serve alcuna attestazione.

Dalla lettura della circolare si traggono dunque principi importanti anche per il settore fiscale:


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