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Contraddittorio obbligatorio in caso di accesso

La Corte di Cassazione ritiene obbligatorio il contraddittorio preventivo in caso di accesso ispezioni e verifiche condotte dall’ente locale per i propri tributi.

La Corte di Cassazione, n. 8654/2019, ritiene obbligatorio il contraddittorio preventivo in caso di accesso ispezioni e verifiche condotte dall’ente locale per i propri tributi, non essendo l’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente circoscritto alla sola Guardia di Finanza. Per la suprema Corte le regole di garanzia valgano anche per gli enti locali, i quali, come emerge dall’articolo 1, della medesima legge 212/2000, hanno l’obbligo di adeguare «i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge», nonché, in forza di evidente identità di ratio, per le società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile.

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