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Gli obblighi antiriciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni
La Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

di Eric Falzone
AML Compliance Advisor – Partner EUCS

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849) modificando il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
L’art. 10 del D.lgs. 231/2007 ha, infatti, esteso alcuni degli obblighi previsti per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, anche agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei seguenti procedimenti amministravi:
•    autorizzazioni e concessioni
•    affidamento di lavori, forniture e servizi
•    sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici
Il suddetto elenco non è tassativo, ma può essere ampliato discrezionalmente dal Comitato di Sicurezza Finanziaria sulla base dei risultati periodici dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sulla base della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, le Pubbliche Amministrazioni risultato investite dei seguenti obblighi antiriciclaggio:
•    adozione di procedure interne per la valutazione periodica e sistematica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
•    definizione e implementazione di idonee misure di sicurezza per abbassare al minimo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
•    adozione di procedure interne per la rilevazione di operazioni sospette sulla base di specifici indicatori di anomalia
•    adozione di procedure interne per la comunicazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
•    formazione continua del personale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I suddetti obblighi antiriciclaggio si applicano, oltre che alla Pubblica Amministrazione ex art. 1 co. 2, del D.Lgs. n. 165/20011, anche alle seguenti categorie di soggetti:
•    Enti pubblici nazionali
•    società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e loro controllate
•    Enti e società preposti alla riscossione di tributi nazionali e locali.
In caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio, è prevista per i dirigenti una sanzione amministrativa fino all’80% della propria retribuzione periodica, oltre alla responsabilità penale in caso di partecipazione ad attività riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o a condotte di tipo associativo o altresì qualificabili come aiuto, istigazione, consiglio o agevolazione alla commissione di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1 Art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”

Segnaliamo il corso di formazione:

Gli obblighi antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
e modalità di gestione degli adempimenti

a cura del dott. Eric Falzone

Bologna, 11 giungo 2019

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