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Nuova Tari, l'evasione esce dal calcolo della tariffa a carico di chi paga

di Pasquale Mirto

I crediti entreranno nei costi solo dopo il fallimento di tutte le azioni giudiziarie Nel metodo tariffario Arera criteri standard da applicare a partire dal prossimo anno
La lettura dei due documenti alla base del nuovo metodo tariffario Tari posti in consultazione da Arera, uno relativo alla copertura dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti e l’altro alla trasparenza del servizio, evidenzia una serie di novità rilevanti, tanto per i gestori quanto per i Comuni.

Col primo documento si spiega il nuovo sistema tariffario, che è una sorta di evoluzione del vecchio metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999.

La prima precisazione è che le entrate devono garantire la copertura dei costi efficienti, così come dettagliati nel documento, anche per gli anni 2018 e 2019; questo comporterà un conguaglio sul 2020, con l’ulteriore complicazione da gestire nell’ipotesi in cui in questo periodo vi sia stato il passaggio a Tari corrispettivo. È infatti impensabile prevedere per chi nel 2020 applica la Tari corrispettivo, riscossa dal gestore, anche un conguaglio Tari tributo per il biennio precedente.

Il ciclo integrato dei rifiuti, il cui costo deve essere garantito dalle entrate, è puntualmente definito, come pure sono individuati quei servizi – sebbene affidati al gestore dei rifiuti – il cui costo non può essere coperto dalle entrate tariffarie; si tratta per esempio di derattizzazione, spazzamento e sgombero neve, gestione del verde pubblico e così via. Ciò implica che se in passato il Comune inseriva questi costi nel Piano finanziario dei rifiuti, nel 2020 dovrà finanziarli con proprie risorse di bilancio.

È analizzato anche il tema degli inesigibili, argomento oggi affrontato in modo molto diversificato dai Comuni. La regola base è che sono ammessi gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti previsti dalla normativa tributaria, e quindi lo 0,5% annuo del valore nominale dei crediti, fino a un massimo del 5 per cento.

Il Comune o il gestore possono considerare i crediti inesigibili come costo solo dopo «aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito», salvo dimostrare che si tratti di credito interessato da procedura concorsuale.

Si tratta di una novità dirompente, perché per il ministero dell’Economia (come spiegato nelle Linee guida alla redazione del Piano economico finanziario) il Comune poteva considerare come inesigibile un credito tributario dopo sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione, senza quindi aspettare l’esito infruttuoso della successiva fase esecutiva.

Questo espone i bilanci comunali a non pochi rischi, perché sembra di capire che il mancato riconoscimento del credito inesigibile come costo graverà sul bilancio comunale, senza considerare il possibile danno erariale derivante dall’inerzia, o lentezza, con la quale il Comune procede al recupero dell’evasione Tari.

Un altro effetto potenzialmente dirompente deriva dall’impossibilità, a partire dal 2020, di inserire nel Piano economico finanziario accantonamenti per stime di inesigibili, che in alcuni casi coincidono con le quote inserite nel fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e che in pratica rappresentavano una buona “assicurazione” contro le inefficienze nel recupero del non pagato.

Il nuovo divieto, in questo caso, dovrebbe portare a una riduzione della tariffa, in ragione del minor costo per (futuri) inesigibili inseribili nel Piano economico finanziario.

Diverse sono anche le novità in tema di riscossione. A parte l’importante precisazione che la «Tari tributo» è un tributo in autoliquidazione, anche se il Comune può inviare inviti di pagamento, sono previste diverse azioni volte a garantire la maggior trasparenza e conoscibilità del servizio.

Il Comune dovrà avere una sezione specifica sul sito Internet comunale, nella quale dovrà anche essere pubblicata la Carta della qualità dei servizi. I documenti di riscossione inviati al contribuente dovranno contenere lo stato di pagamento dei precedenti documenti ed una serie di informazioni utili a far comprendere l’importo richiesto, come la tipologia di utenza, i metri quadrati assoggettati o i conferimenti misurati, i componenti del nucleo famigliare, la distinzione tra quota fissa e variabile e altro ancora.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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