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Avvisi di accertamento cartacei ancora possibili

di Tommaso Ventre TOMMASO VENTRE

L’emissione degli avvisi di accertamento nell’epoca del Cad rappresenta un puzzle di non facile soluzione. Le pronunce di merito ultimamente hanno evidenziato problematiche relative alla dimensione amministrativa degli avvisi di accertamento segnalando l’incongruenza degli atti prodotti rispetto allo schema giuridico adottato per la loro emissione. Infatti si è chiarito che un atto prodotto e fi rmato digitalmente acquista validità solo se trasmesso a mezzo Pec mentre la sua trasmissione cartacea non consente di ricostruire la portata della fi rma digitale e quindi di attribuire la paternità dell’atto, con la conseguente nullità/ inesistenza dello stesso (Sentenza 20/05/2019 n. 279 – Comm. Trib. Prov. Pescara Sezione/ Collegio 1, Sentenza del 07/05/2019 n. 3848 – Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione/ Collegio 26). Quindi al di là della discussione sulla applicabilità o meno della disciplina del Cad agli atti tributari (aspetto sul quale ci sarebbe molto da disquisire a una interpretazione sistematica delle norme dello stesso Cad) sia la giurisprudenza sia il legislatore nella relazione illustrativa all’introduzione del comma 6 bis dell’articolo 2 confermano che anche nel previgente regime ante 2018 tali disposizioni sarebbero state applicabili. Tuttavia, anche alla luce del Cad l’invio di accertamenti cartacei non può essere tacciato sic et simpliciter come causa di inesistenza dell’atto giacché è lo stesso Cad che da per scontata, all’art. 23-ter, la produzione su supporto analogico di originali da parte della p.a. («la copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico») e l’art. 23 stabilisce invece la possibilità di emanazione di atti analogici (cartacei) quali copie di documenti nativi informatici prevedendo l’obbligo di certifi cazione di conformità all’originale. Quello su cui bisogna fare attenzione è quindi lo schema giuridico adottato. Se si producono atti di accertamento originali digitali questi dovranno rispettare le prescrizioni dell’art. 20 del Cad e delle linee guida per poi essere trasmessi a norma invece dell’articolo 60 del dpr 600/73. Se invece tali atti originali digitali devono essere trasmessi su supporto analogico occorre la certifi cazione della loro conformità all’originale ex art. 23 Cad. Se invece l’amministrazione ritiene di potere produrre ancora atti analogici questi nel caso in cui debbano essere inviati su supporto digitale devono rispettare le prescrizioni dell’articolo 22 Cad. Alla questione della forma è poi legata intimamente quella della sottoscrizione dell’atto. Infatti un documento che è destinato a vivere nell’universo digitale ha necessità di essere sottoscritto secondo le modalità previste dall’articolo 20 del Cad mentre un documento cartaceo avrà la necessità di una diversa sottoscrizione autografa e su questo punto l’ordinamento ha posto diverse eccezioni per l’omissione della fi rma che hanno posto e pongono spesso problemi in ordine alla legittimità degli atti non fi rmati per erronea applicazione delle relative discipline.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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