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Il nuovo ravvedimento «light» può partire dal saldo di dicembre
Tributi. Le conseguenze dell’anticipo previsto dalla legge di stabilità

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sanzioni dimezzate anche per i tributi locali, a partire dall’anno prossimo, sui versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni. Per effetto del favor rei, peraltro, la previsione dovrà essere considerata anche per le violazioni pregresse non ancora definitive.
La riforma delle sanzioni amministrative, contenuta nel Dlgs 158/2015, inizialmente destinata ad entrare in vigore dal 2017, sarà molto probabilmente anticipata all’anno prossimo dalla legge di stabilità 2016. La generalità delle novità riguarda i tributi erariali. Le modifiche che interessano l’articolo 13 del Dlgs 471/1997, in materia di violazioni dell’obbligo di versamento, si applicano invece per tutti i tributi, sia erariali sia locali.
La nuova previsione stabilisce che per i pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione edittale è ridotta alla metà, dal 30% al 15%. Si dispone inoltre che per i versamenti effettuati nei primi 15 giorni dalla scadenza di legge, ferma restando la facoltà del ravvedimento, la sanzione base è pari a un quindicesimo della misura edittale. 
Pertanto, per tutti i pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la penalità sarà pari a un quindicesimo del 15% per ogni giorno di ritardo, ovverosia l’1% al giorno. Attualmente, la misura è pari al doppio (2%). 
A partire dal quindicesimo giorno e sino al novantesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge, la sanzione base diventa il 15%, mentre attualmente è pari al 30%. Dopo i 90 giorni invece la disciplina sanzionatoria resta immutata (sanzione del 30%).
Le modifiche impattano naturalmente anche sul ravvedimento, poiché questo comporta l’applicazione di una sanzione ridotta commisurata alla sanzione base.
In particolare, se si provvede alla regolarizzazione della violazione entro i primi 14 giorni dal termine di legge bisognerà versare, oltre al tributo e agli interessi legali, una sanzione ridotta pari allo 0,1% (un decimo della sanzione base: articolo 13, lettera a) del Dlgs 472/1997) per ogni giorno di ritardo. Dal 15° giorno fino al 30° giorno di ritardo la sanzione ridotta diventa pari all’1,5% (un decimo del 15%).
A partire da quest’anno, inoltre, trova applicazione anche nei tributi locali la nuova fattispecie di ravvedimento prevista dall’articolo 13, lettera a – bis) del Dlgs 472/1997. In forza di questa disposizione, decorsi i 30 giorni dal termine di legge e sino al 90° giorno da tale data, si può regolarizzare la violazione versando la sanzione ridotta pari all’1,66% (un nono del 15%, la nuova sanzione base). Superata infine la scadenza dei 90 giorni, resta ancora applicabile il termine lungo del ravvedimento che, secondo l’opinione al momento prevalente, coincide con la scadenza della dichiarazione annuale. Nel caso dell’Imu e della Tasi, questa scadenza è il 30 giugno dell’anno successivo. Entro questa data è ancora ammessa la regolarizzazione agevolata con il versamento della sanzione ridotta del 3,75% (un ottavo del 30%).
Come già anticipato, il nuovo regime, in virtù delle modifiche annunciate nel disegno di legge di stabilità, dovrebbe entrare in vigore l’anno prossimo. Tuttavia, alla luce del principio del favor rei (articolo 3 del Dlgs 472/1997, le sanzioni devono essere applicate dal comune anche per le violazioni commesse negli anni precedenti. Questa regola vale anche per gli accertamenti già emessi, fatti salvi solo gli atti divenuti definitivi. 
Si è infine dell’avviso che i contribuenti potranno tener conto delle nuove sanzioni già in sede di ravvedimento perfezionato nel corso del 2016, con riferimento a violazioni del 2015. Così, ad esempio, il ravvedimento relativo al pagamento del saldo Imu/Tasi di dicembre, se eseguito a partire da gennaio, potrà essere effettuato sulla base delle modifiche della riforma.


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