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Niente baratto per i tributi locali

Fonte: Italia Oggi

Niente baratto amministrativo per estinguere i debiti tributari verso i comuni. La possibilità per i cittadini e le associazioni di godere di riduzioni o esenzioni di imposta a fronte di interventi di riqualificazione del territorio (pulizia delle strade, cura del verde, recupero di aree dismesse ecc.) va circoscritta a pochi e limitati casi perché così è previsto dalla legge (dl n. 133/2014). A mettere i paletti all’istituto (finora rimasto più teorico che reale ma rimbalzato agli onori della cronaca dopo la decisione del comune di Milano di consentire lo scambio tra tasse non pagate e lavori socialmente utili) è l’Ifel, l’Istituto per la finanza locale dell’Anci che mette in guardia: «Non appare coerente con la ratio della norma la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni anche con riferimento a eventuali debiti tributari del contribuente». Perché questo contrasterebbe con il principio dell’indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario cui soggiacciono tutti i tributi locali.

Stop dunque alle tentazioni di estendere il baratto oltre quanto previsto dall’art. 24 del dl 133 che invece è norma molta circoscritta. A beneficiare del baratto dovranno essere, in via prioritaria, le associazioni di cittadini che presentino progetti di riqualificazione del territorio e, solo in casi eccezionali, i singoli componenti dell’associazione. E ancora, gli enti locali non potranno riconoscere le agevolazioni in relazione a qualsiasi intervento dei cittadini, ma solo per premiare gli interventi tassativamente elencati nella norma. L’esenzione, inoltre, dovrà essere concessa per un periodo limitato e definito «in ragione dell’esercizio sussidiario» di attività da parte dei cittadini, ossia per attività «rispetto alle quali il comune si astenga dall’intervenire». Per godere dell’agevolazione, infine, i tributi da cui i contribuenti potranno risultare esenti dovranno essere «inerenti il tipo di attività posta in essere». Questo requisito, secondo l’Ifel, può, invece, essere interpretato estensivamente perché «la ratio sottesa alla norma consente di collegare la delibera di agevolazione al tributo di riferimento (Imu, Tasi, Tari, Cosap ecc.) anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività posta in essere». L’importante, spiega l’Ifel, è che in sede di predisposizione della delibera di agevolazione vi sia una corrispondenza tra il beneficio reso e l’agevolazione concessa. «In quest’ottica», chiarisce l’Istituto, «non si profilano particolari limitazioni ai tributi per i quali potranno essere previste agevolazioni, purché siano adeguatamente giustificate e legate a presupposti impositivi propri di ciascun tributo».


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