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PEF 2020 da approvare con le nuove regole dettate da ARERA

ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti.

Nel rispetto della tempistica comunicata, il 31 ottobre scorso ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. Con la delibera n. 443/2019 l’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, così come individuata dall’art. 1, comma 528, della Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), dopo aver illustrato il lungo percorso intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti, ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe. In particolare, le previsioni di ARERA intervengono in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE, finalizzato alla protezione dell’ambiente e della salute umana, nonché al criterio “pay-as-you-throw”, quale fondamento dei regimi di tariffe puntuali delineati dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la richiamata direttiva 2008/98/CE, prevedendo l’implementazione di un modello di economia circolare. Di fatto, la regolamentazione introdotta si sviluppa in 9 articoli che, individuando il perimetro di applicazione delle disposizioni approvate, si pone l’obiettivo di determinare le entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale finalità risponde anche all’esigenza di rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio nazionale, nonché la determinazione delle relative tariffe.

La delibera. pertanto, ha approvato in via definitiva i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, dopo che ARERA ha ricevuto 81 contributi da parte di regioni, comuni, gestori ed associazioni. Proprio in ragione di queste osservazioni ARERA ha modificato alcune iniziali indicazioni, prima fra tutte la previsione relativa all’IVA. Su tale aspetto, inizialmente era stata prospettata l’esclusione dell’imposta sul valore aggiunto dal PEF ma, in considerazione del fatto che questa costituisce un costo indetraibile, ritorna ad essere un costo da includere fra quelli che devono trovare copertura con le tariffe.

Con la delibera in commento viene risolta positivamente da ARERA anche la preoccupazione manifestata dai Comuni che afferisce ai crediti inesigibili: nel documento dello scorso luglio l’Autorità di regolazione aveva previsto la possibilità di inserire nel PEF i costi derivanti da tali poste solo al termine delle procedure esecutive, nel caso di recupero infruttuoso o qualora si tratti di crediti inclusi in procedure concorsuali. Ora questa ipotesi viene superata per la TARI tributo, per la quale restano applicabili le previsioni normative vigenti, ma è applicata in presenza di TARI corrispettiva.

Altro aspetto che ARERA differenzia nel PEF di TARI tributo rispetto a quello della TARI corrispettiva è l’accantonamento a fondo svalutazione crediti: nel PEF del prelievo di natura tributaria è possibile inserire un accantonamento che non deve superare il massimo valore dell’80% del fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre in quello della TARI corrispettivo l’accantonamento massimo deve fare riferimento alle indicazioni della normativa tributaria.

L’articolo 2 di quanto deliberato da ARERA offre la definizione delle componenti di costo e l’approvazione del metodo tariffario, ossia del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). In particolare le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede:

  1. costi operativi specificatamente indicati,
  2. costi d’uso del capitale, opportunamente precisati,
  3. la componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Di interesse, per la determinazione delle tariffe, appare l’articolo 4 che fissa i criteri per le entrate tariffarie delle annualità 2020 e 2021, stabilendo che non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, tenendo tuttavia conto:

Da rilevare che è previsto che, nella determinazione delle entrate tariffarie occorre tenere conto “di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio” e, comunque, secondo il MTR ricordato. Peraltro, devono essere assunti anche criteri di gradualità tesi a mitigare gli impatti e l’asimmetria in una situazione nazionale non omogenea.

Ulteriore profilo che qui si intende evidenziare, afferisce ai soggetti che intervengono nella determinazione del PEF: il gestore costituisce il soggetto deputato alla sua redazione e, in presenza di un’autorità regionale, dovrà essere sottoposto a questa, prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale nell’ipotesi di TARI di natura tributaria. In ogni caso le tariffe possono essere incrementate fino al valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo il caso in cui l’ente territorialmente competente ritenga necessario approvare tariffe più alte, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario. se si verifica un siffatto scenario, deve essere presentata all’Autorità una relazione che attesta le valutazioni compiute, per le valutazioni del caso.

Di rilevante impatto anche la tempistica entro la quale il gestore e l’eventuale Autorità regionale devono approvare i PEF: benché al momento venga fatto riferimento alle tariffe del 2020, ARERA ha previsto che in caso di inerzia da parte di uno dei due soggetti (gestore del servizio e autorità regionale), dovrà esserne fatta comunicazione ad ARERA medesima che intimerà l’adempimento. In ogni caso, fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall’ente territoriale.

Scarica l’appendice n.2  della delibera n. 433 – Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Scarica l’appendice n. 3 della delibera n. 433 – DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’


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