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Dal 2020 l’atto di accertamento è esecutivo

La Legge di Bilancio 2020 all’esame delle Camere propone, fra le diverse novità, alcuni interventi in materia di riscossione locale, tesi ad accelerare gli incassi dei Comuni.

La Legge di Bilancio 2020 all’esame delle Camere propone, fra le diverse novità, alcuni interventi in materia di riscossione locale, tesi ad accelerare gli incassi dei Comuni. Dopo anni di richieste da parte degli enti locali, volte all’introduzione di modalità di riscossione più aderenti alle esigenze delle amministrazioni comunali, finalmente è in corso la revisione delle procedure di riscossione di tutte le entrate locali, per affrontare la delicata questione degli incassi delle somme derivanti dall’attività di accertamento espletata dai Comuni, nonché della riscossione delle altre entrate gestite dall’ente locale.

Il tema, dunque, è di tutto rilievo, stante il diretto riflesso che il grado di riscossione delle entrate comunali riverbera sul bilancio dell’ente e, in primis, nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tale fondo, come è noto, è destinato a garantire l’incapacità del Comune di incassare i propri crediti: ciò in quanto il FCDE è “un accantonamento sufficiente a coprire l’ente non dal rischio di credito, ma da quello sottostante che si manifesta attraverso l’incapacità storica di dare effettività alle proprie pretese e prerogative di credito, espressa dal bilancio nella sua interezza (Corte dei Conti Campania, parere n. 196/2019)”.

Le caratteristiche dell’accertamento “esecutivo”

Il nuovo strumento offerto ai Comuni dal prossimo anno, finalizzato al recupero delle somme originate da violazioni in ambito di controlli sui tributi della fiscalità locale, ma anche da crediti non riscossi per entrate patrimoniali (rette, lampade votive ecc..), sarà un atto da notificare in maniera simile a quella seguita fino ad ora, ma che ingloba l’intimazione ad adempiere. Questo avviso di accertamento, già applicato dall’Agenzia delle Entrate da ottobre 2011, si caratterizza, appunto, per contenere l’intimazione ad adempiere che lo rende un atto “esecutivo”, stante la minaccia ad intraprendere le procedure esecutive in assenza di pagamento. Tale qualifica è assunta dopo che è decorso il termine utile per presentare ricorso, ossia 60 giorni dalla notifica, e l’efficacia esecutiva consente di attivare le procedure esecutive trascorsi 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il pagamento, con l’onere per il Comune di indicare espressamente nell’atto le tempistiche e le modalità di questa procedura di recupero coattivo delle somme dovute.

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