MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Rimborsi Tari, quattro soluzioni possibili per sciogliere il nodo coperture

di Federico Gavioli

La circolare DF n. 3/2019 Sui rimborsi Tari dei Comuni e sulla conseguente modalità di copertura dei costi arriva in soccorso agli enti la circolare DF del 22 novembre n. 3/2019. Il chiarimento attuale dei tecnici del Mef è conseguenza della circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, con la quale era stato detto che la quota variabile della tassa sui rifiuti (Tari) va calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione. Sull’argomento diversi Comuni che hanno effettuato i relativi rimborsi o che intendono procedere in tal senso hanno chiesto chiarimenti in merito ad alcune possibili soluzioni da adottare per rispettare i principi relativi all’integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché quelli concernenti la corretta predisposizione dei piani finanziari relativi alla Tari. Le risposte del Mef Il Mef nel precisare preliminarmente che la scelta delle modalità di copertura delle somme è rimessa alla sfera di autonomia dei Comuni, fornisce chiarimenti in merito alle ipotesi prospettate dai Comuni allo stesso Mef: – riporto in un esercizio successivo del maggior importo Tari corrisposto nell’anno precedente e oggetto di rimborso: tra le soluzioni prospettate dai Comuni, osserva il Mef, quella maggiormente indicata consiste nel riportare gli importi oggetto di rimborso come costo nel piano finanziario dell’anno successivo. Il Mef sottolinea che, mentre nel caso in cui il gettito conseguito in un determinato anno sia superiore ai costi effettivamente sostenuti la relativa eccedenza, stante la natura di tassa del prelievo in oggetto, deve essere riportata a nuovo nel piano finanziario successivo, l’opposta operazione di coprire un costo relativo a un esercizio precedente in un’annualità in cui tale costo non si è manifestato presenta non pochi problemi. I tecnici del Mef dopo una ricostruzione del caso anche analizzando la giurisprudenza amministrativa e contabile, sono del parere che la fattispecie non rientri tra quelle ricorrendo le quali può essere legittimamente riportata a nuovo nell’esercizio finanziario successivo la parte dei costi del servizio che risulta non coperta; – copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale: con riferimento alla possibilità di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del Comune, i tecnici del Mef, sulla base di quanto affermato dalla Corte dei Conti, rilevano che la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti; – esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe Tari dell’anno in cui è stato corrisposto il maggior importo: un’altra soluzione avanzata, osservano i tecnici del Mef, riguarda la possibilità per i Comuni interessati di procedere in autotutela modificando la delibera di approvazione delle tariffe della Tari relativa all’annualità in cui il computo della stessa è stato effettuato in modo erroneo e ripartendo correttamente il carico fiscale sui contribuenti, senza incidere sui costi dell’esercizio finanziario in cui si è verificato l’errore. Tale scelta, secondo i tecnici del Mef, comporta che il Comune debba considerare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell’entrata con quello dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso Comune; – ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell’anno precedente dalle varie utenze: il Mef evidenzia, infine, che diversi problemi presenta la soluzione di procedere, in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’esborso superiore al dovuto, alla riduzione del carico tributario per gli utenti che lo hanno subito e al correlativo aumento del carico per i contribuenti che viceversa hanno versato un importo inferiore a quello dovuto. Tale soluzione non appare praticabile poiché la regolazione delle singole posizioni degli utenti avverrebbe senza l’adozione da parte dell’organo consiliare di un atto che legittima la pretesa tributaria, non consentendo peraltro al contribuente di verificare la correttezza del procedimento seguito dal Comune. Regolamento delle singole posizioni Si segnala, infine, che la parte conclusiva della circolare n. 3/2019 fa presente che il Comune, una volta adottata la soluzione relativa alla modalità di copertura, deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi o, alternativamente, tramite compensazione delle relative somme in sede di liquidazione di quanto dovuto nell’esercizio successivo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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