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L'agente della riscossione può bloccare vendite immobiliari

di Debora Alberici

L’Agenzia delle entrate e riscossione può incassare la revocatoria della vendita immobiliare fatta dal contribuente indebitato con l’Erario. A riconoscere la facoltà di presentare l’istanza oltreché all’ente impositore anche all’esattore è la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 30737 del 26 novembre 2019, ha respinto il ricorso di un cittadino. La terza sezione civili è partita da un preciso ragionamento: infatti, si legge in motivazione, il contribuente interessato a impugnare un atto della riscossione può esercitare l’azione indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario. La sentenza è stata accolta con particolare favore dalla dottrina che ha valutato positivamente l’affermazione nei fatti di una sorta di legittimazione passiva alternativa. In particolare, l’ente creditore, quale titolare del diritto di credito oggetto di contestazione, è legittimato passivo per vizi imputabili tanto alla propria attività quanto all’attività dell’agente della riscossione. Da ciò derivano il rafforzamento e il riconoscimento del profilo unitario dell’amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente. Anche perché, dice la più autorevole dottrina, risiede nel fatto che «non può esservi soluzione di continuità nella gestione dell’unitario procedimento volto alla realizzazione della pretesa tributaria che, avviato dall’ente impositore, si completa con la fase terminale della riscossione». Inoltre così ragionando si spiega perché la letteratura specialistica guardi con sospetto ai tentativi di reintrodurre forme di scomposizione del collegamento tra l’agente della riscossione e gli enti creditori, secondo una visione evidentemente anacronistica dei ruoli e delle competenze, ove si consideri soprattutto che la separazione tra la titolarità del credito, attribuita al soggetto attivo del tributo, e la titolarità dell’azione esecutiva, riconosciuta all’ente incaricato della riscossione, aveva dimostrato tutti i suoi limiti, dando luogo a un possibile giudizio diretto ad accertare il rispetto della normativa sul recupero del tributo iscritto a ruolo, in aggiunta a un eventuale giudizio risarcitorio diretto ad accertare la legittimità delle misure esecutive adottate. In poche parole, se l’interlocutore dei contribuenti è solo uno, sia l’ente impositore che l’ente preposto alla riscossione potranno fare istanza ed eventualmente incassare la revocatoria della vendita immobiliare a garanzia del credito erariale già accertato.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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