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Tari, regime provvisorio per i bilanci approvati entro fine anno

di Giuseppe Debenedetto

I Comuni che entro fine anno approvano il bilancio di previsione 2020 possono adottare il regime Tari in via provvisoria confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano finanziario aggiornato alle modifiche introdotte dall’Arera. Lo ha chiarito l’Ifel (fondazione dell’Anci) con un nota del 9 dicembre 2019che pone l’attenzione sulla procedura di approvazione delle tariffe da applicare nell’anno 2020. Il nuovo metodo tariffario Ifel è partita dalla premessa che, con la delibera n. 443/2019, l’Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (Mtr), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. In ordine alla procedura da adottare, l’Ifel fa presente che la vigente normativa individua nel consiglio comunale l’organo competente ad approvare le tariffe Tari, definite sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti. Non esiste dunque altra «autorità competente» in materia e ciò vale anche in ordine alla determinazione della tariffa corrispettiva (comma 668 delle legge 147/2013). Approvazione del piano finanziario Ifel ha evidenziato inoltre che il percorso di approvazione del piano finanziario previsto da Arera coinvolge il soggetto gestore nella predisposizione, l’ente territorialmente competente nella validazione e la stessa Arera nell’approvazione. In particolare, l’Ifel ritiene che per «soggetto gestore» possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel piano finanziario, rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune in caso di servizi gestiti direttamente. Per quanto riguarda l’ente territorialmente competente, l’Arera non fornisce una definizione precisa, ma l’Ifel ritiene che esso sia da identificare negli enti di governo dell’ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Per quanto riguarda la tempistica di attuazione del nuovo metodo, l’Ifel ha segnalato che con una modifica al Dl 124/2019 approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l’adozione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere a un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Gli enti che invece avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno adottare il regime Tari in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del successivamente, una volta disponibile il nuovo Pef. La disciplina della Tari potrà poi essere modificata entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio, sui quali pure si attende una proroga già chiesta dall’Anci e dall’Upi nei giorni scorsi. La modifica del quadro Tari (costi del servizio e metodo tariffario) potrà così confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal Tuel. Le regole sulla trasparenza Infine, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori) di cui alla delibera Arera n. 444/2019, Ifel osserva che i tempi di adeguamento risultano ormai pressoché allineati, in quanto gli obblighi scattano a decorrere dal 1° aprile 2020. Tuttavia, per i Comuni fino a 5mila abitanti che gestiscono il servizio rifiuti in economia e per i gestori che servono territori non eccedenti tale dimensione demografica, gli adempimenti richiesti dalla delibera n. 444 scatteranno dal 2021.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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