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Ici, per l'edificabilità di un terreno si tiene conto anche del piano paesaggistico regionale

di Andrea Alberto Moramarco

La sentenza della Corte di cassazione n. 33012/2019 In tema di Ici, ai fini della valutazione dell’area come edificabile, non va preso in considerazione soltanto l’inserimento del fondo nel piano regolatore generale, ma si deve aver riguardo anche alle previsioni del piano paesaggistico regionale che possono prevedere dei limiti di inedificabilità, rendendo di fatto il pagamento dell’imposta non dovuto. Lo afferma la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 33012, depositata ieri. Il caso Oggetto della controversia è il regime fiscale da attribuire a un terreno, edificabile secondo il piano regolatore generale del Comune, ma al tempo stesso gravato da numerosi vincoli di inedificabilità sia nazionali che regionali, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica. In particolare, per via delle caratteristiche naturalistiche proprie, il fondo era inserito in “Zona parco pubblico” G2, venendo perciò assoggettato ai vincoli del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge regionale 24/1998, oltre che dallo stesso regolamento comunale in materia. Per l’amministrazione locale però, così come per i giudici delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, il pagamento dell’Ici era dovuto per via dell’inserimento del fondo nel piano regolatore generale. Il piano paesaggistico prevale sul Prg Il contribuente si è rivolto in Cassazione, sottolineando in buona sostanza l’incongruenza logico-giuridica del dover pagare l’imposta per l’edificabilità di un terreno ritenuto inedificabile da un piano paesaggistico inderogabile. La Suprema corte ha riconosciuto l’errore dei giudici di merito e rinviato la decisione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, ricordando che è sì vero che l’edificabilità dell’area ai fini Ici discende dalla inclusione del fondo, in quanto tale, nel piano regolatore generale, ma ciò non significa che «disposizioni contenute negli atti di pianificazione territoriale diversi dal piano regolatore comunale» siano irrilevanti. Anzi, puntualizza il Collegio, nel rapporto tra piano regolatore generale e piano paesaggistico regionale, c’è la netta prevalenza di quest’ultimo, con la conseguenza che i vincoli di inedificabilità posti dalla Regione sono «idonei ad escludere la natura edificabile dell’area». Ciò d’altra parte, chiosano i giudici di legittimità, è ribadito dall’articolo 145 del Dlgs 24/2004, secondo cui le previsioni dei piani paesaggistici regionali non possono in alcun modo essere derogate da disposizioni urbanistiche comunali, prevalendo in ogni caso su quest’ultime.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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