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IMU leasing risoluzione anticipata

In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, il proprietario deve versare l’IMU anche quando l'immobile non rientra contestualmente nella disponibilità della proprietà.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, il proprietario deve versare l’IMU anche quando l’immobile non rientra contestualmente nella disponibilità della proprietà. La società di leasing contestava l’avviso di accertamenti l’Imu per l’anno 2012 eccependo che il contratto di leasing  si era risolti ma l’immobile di fatto non era stato rilasciato dal conduttore che l’aveva continuato a detenere. La società ha richiamato le istruzioni ministeriali allegate al Dm dichiarativo Imu, sostenendo che durante la vigenza del rapporto, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva Imu ritorna in capo al proprietario dell’immobile solo in caso di riconsegna del bene.

I giudici di legittimità  (sentenza n. 29973/2019) hanno richiamato i due orientamenti diversi che stanno caratterizzando la vicenda leasing  per cui, secondo un primo indirizzo, solo finché dura il contratto di leasing,  il soggetto passivo IMU risulta essere il locatario cioè il detentore. In tal caso, la data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing fa cessare la soggettività passiva che ritornerebbe a essere il proprietario (società di leasing). Il secondo orientamento prevede che per durata del contratto di locazione finanziaria dovrebbe intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna effettiva del bene al locatore. In tal caso l’utilizzatore, dunque, sarebbe il soggetto passivo Imu fino alla data di riconsegna dell’immobile, comprovata dal relativo verbale.

I giudici di legittimità dopo una attenta analisi della normativa concludono ritenendo che nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. È il contratto a «determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali».

Leggi la sentenza 29973/2019


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