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Riscossione, rimborsi più alti per le spese di esecuzione
Delega fiscale/ Il parere della commissione finanze della camera sullo schema di decreto

Fonte: Italia Oggi

Attualizzare, incrementandoli, gli importi per le spese di esecuzione, prevedendo l’ampliamento delle tipologie di atti per i quali i rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione. Confermare la norma in base alla quale in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità, le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti.

Ma anche più respiro ai debitori che sono decaduti dai piani di rateazione. Sono alcune delle richieste contenute nel parere licenziato ieri dalla VI commissione finanze della camera sull’atto di governo n. 185, lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Il parere, che costituisce una riformulazione di quello del relatore, il pd Paolo Petrini, chiede al governo di inserire una norma transitoria che consenta di mantenere fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016; ma anche forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantirne l’equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando, per gli agenti stessi, l’obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi. La commissione chiede anche all’esecutivo, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, di valutare la possibilità di meglio graduare, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, gli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all’attività svolta dall’agente della riscossione, nonché l’opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, limitatamente a quelli decaduti a partire dai 24 mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto legislativo.

Evasione e monitoraggio spese fiscali

La commissione finanze ha anche dato il via libera all’atto di governo n. 182, vale a dire lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Soddisfatto il commento di

Mauro Maria Marino, presidente della commissione finanze e tesoro del senato, che spiega: «La periodicità annuale garantisce, all’interno del ciclo di bilancio, una revisione sistematica delle numerose agevolazioni fiscali vigenti, con l’obiettivo di una razionalizzazione, semplificazione e riduzione delle stesse. Si tratta di scelte squisitamente politiche che verranno compiute in necessario accordo fra governo e parlamento, per redistribuire diversamente le misure agevolative, e reperire risorse per ridurre la pressione complessiva su imprese e famiglie. Lo stesso obiettivo ha anche la stima annuale dello scostamento tra il gettito potenziale e gli effettivi incassi, in modo da calcolare gli effetti delle misure antievasive e destinare integralmente le risorse recuperate alla riduzione del prelievo». Marino sottolinea come la commissione suggerisca di sottoporre a ulteriori verifiche le singole agevolazioni trascorsi cinque anni. Tutte innovazioni alle quali, conclude, si dovrebbe dare il la con la prossima legge di stabilità.


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