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Il nuovo obbligo di incasso diretto delle entrate locali per il 2020. Obblighi di adeguamento

Tra le priorità del legislatore della nuova legge di bilancio  160/2019 emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori.

Tra le priorità del legislatore della nuova legge di bilancio  160/2019 emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori. Il comma 786 dell’articolo 1 della legge in commento interviene in modifica dell’articolo 2 bis del dl 193/2016, il decreto che, oltre a istituire Agenzia delle Entrate – riscossione, introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione.   Fin da subito la norma fu oggetto di una travagliata interpretazione che alla fine ne restrinse la portata applicativa, portando ad escludere dall’obbligo tutte le società pubbliche e la fase di accertamento e riscossione coattiva esternalizzata.

Il comma 786 interviene sul testo rimuovendone i limiti, a favore di una formula che copre tutte le fasi della riscossione e coinvolge tutti i concessionari esterni, ad eccezione di un caso particolare.

Le modifiche all’articolo 2 bis prevedono:

La disciplina dell’incasso diretto sui conti degli enti viene completata dal comma 787, per confermare la modalità di incasso prevista per la nuova IMU e per il canone di concessione dei mercati ( non ancora in vigore) e dal comma 788, che incide sull’articolo 53 del d lgs 446/97, recante l’albo dei soggetti abilitati alla riscossione. Per evitare interpretazioni difformi si incide sulla disposizione madre delle società iscritte all’albo, stabilendo che sono escluse le attività di incasso diretto da parte degli iscritti all’albo ma anche delle società interamente pubbliche.

La novella normativa supera le indicazioni della nota IFEL del 22 dicembre 2016, fondata sul testo iniziale dell’epoca, che chiarivano come la disposizione si applicasse con riferimento ai soli pagamenti spontanei (cioè registrati alla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentre sarebbero rimasti esclusi i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni di pagamento. Le società pubbliche sarebbero inoltre state escluse dato che i versamenti effettuati a tali società si potevano equiparare a versamenti effettuati direttamente ai Comuni.

Tempi di adeguamento

Il comma 789 indica i tempi di adeguamento obbligatorio alle nuove regole, non solo a quelle riferite all’incasso bensì all’intero sistema della nuova riscossione. Tutti i contratti in corso al 1 gennaio 2020 con le società private iscritte all’albo della riscossione e le società interamente pubbliche, dovranno essere adeguati entro la fine del 2020. L’adeguamento non sarà affatto semplice, non tanto per l’incasso diretto sui conti dell’ente per la fase ancora esclusa quanto per la parte relativa alle procedure di affidamento del carico da avviare a riscossione coattiva, che esclude la notifica dell’ingiunzione di pagamento, e per la parte del recupero spese sul debitore, soprattutto se formava elemento del contratto con il concessionario.

Il comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione nonché per assicurare i la liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo:


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