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Il nuovo obbligo di incasso diretto delle entrate locali per il 2020. Obblighi di adeguamento
Tra le priorità del legislatore della nuova legge di bilancio 160/2019 emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori.
Tra le priorità del legislatore della nuova legge di bilancio 160/2019 emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori. Il comma 786 dell’articolo 1 della legge in commento interviene in modifica dell’articolo 2 bis del dl 193/2016, il decreto che, oltre a istituire Agenzia delle Entrate – riscossione, introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione. Fin da subito la norma fu oggetto di una travagliata interpretazione che alla fine ne restrinse la portata applicativa, portando ad escludere dall’obbligo tutte le società pubbliche e la fase di accertamento e riscossione coattiva esternalizzata.
Il comma 786 interviene sul testo rimuovendone i limiti, a favore di una formula che copre tutte le fasi della riscossione e coinvolge tutti i concessionari esterni, ad eccezione di un caso particolare.
Le modifiche all’articolo 2 bis prevedono:
- al primo periodo si elimina la parola riferita alla riscossione spontanea per le entrate tributarie al fine di estendere il versamento direttamente sul conto dell’ente per tutte le fasi: spontanea, accertamento e coattiva;
- al primo periodo, dedicato alle entrate tributarie, si aggiunge, alle modalità di incasso già previste costituite dal conto corrente di tesoreria, conti correnti postali dell’ente, delega F24 e strumenti elettronici, la modalità di incasso mediante nodo dei pagamenti PAGO PA;
- al terzo periodo dedicato alle entrate diverse da quelle tributarie si elimina la parola riferita alla riscossione spontanea al fine di estendere il versamento direttamente sul conto dell’ente per tutte le fasi: spontanea, sollecitata e coattiva;
- al terzo periodo, per le entrate diverse da quelle tributarie, in ordine alle modalità di incasso già previste costituite dal conto corrente di tesoreria, conti correnti postali dell’ente e strumenti elettronici, si rinvia alla modalità prevista per i tributi, aggiungendo così la modalità di incasso mediante nodo dei pagamenti PAGO PA. Va ricordato che per le entrate patrimoniali è prevista anche la modalità delle reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento. (circuito delle tabaccherie)
- Alla fine del comma 1 viene inserita una deroga mediante equiparazione alla forma di versamento diretto quando eseguita a favore dei soggetti indicati dal punto 4 della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97. Si tratta delle società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della medesima lettera b), a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica
La disciplina dell’incasso diretto sui conti degli enti viene completata dal comma 787, per confermare la modalità di incasso prevista per la nuova IMU e per il canone di concessione dei mercati ( non ancora in vigore) e dal comma 788, che incide sull’articolo 53 del d lgs 446/97, recante l’albo dei soggetti abilitati alla riscossione. Per evitare interpretazioni difformi si incide sulla disposizione madre delle società iscritte all’albo, stabilendo che sono escluse le attività di incasso diretto da parte degli iscritti all’albo ma anche delle società interamente pubbliche.
La novella normativa supera le indicazioni della nota IFEL del 22 dicembre 2016, fondata sul testo iniziale dell’epoca, che chiarivano come la disposizione si applicasse con riferimento ai soli pagamenti spontanei (cioè registrati alla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentre sarebbero rimasti esclusi i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni di pagamento. Le società pubbliche sarebbero inoltre state escluse dato che i versamenti effettuati a tali società si potevano equiparare a versamenti effettuati direttamente ai Comuni.
Tempi di adeguamento
Il comma 789 indica i tempi di adeguamento obbligatorio alle nuove regole, non solo a quelle riferite all’incasso bensì all’intero sistema della nuova riscossione. Tutti i contratti in corso al 1 gennaio 2020 con le società private iscritte all’albo della riscossione e le società interamente pubbliche, dovranno essere adeguati entro la fine del 2020. L’adeguamento non sarà affatto semplice, non tanto per l’incasso diretto sui conti dell’ente per la fase ancora esclusa quanto per la parte relativa alle procedure di affidamento del carico da avviare a riscossione coattiva, che esclude la notifica dell’ingiunzione di pagamento, e per la parte del recupero spese sul debitore, soprattutto se formava elemento del contratto con il concessionario.
Il comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione nonché per assicurare i la liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo:
- L’accesso ai conti correnti dell’ente al solo fine di verifica e rendicontazione dei versamenti, con una modalità quindi non operativa, nonché l’accesso agli ulteriori canali si pagamento disponibili
- Il tesoriere ha il compito di accreditare giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento
- Salvo che vi sia una diversa previsione contrattuale, il concessionario trasmette, entro il 10 del mese, sia all’ente affidante sia al tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente impositore, il tesoriere accredita a favore del concessionario le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi 30 giorni. La norma non è dunque un obbligo ma si applica in assenza id una diversa previsione contrattuale, che dovrà essere eventualmente decisa in fase di adeguamento del contratto.
- Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, che esclude la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.
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