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La dilazione di pagamento per le entrate locali

Tra le norme che compongono la riforma della riscossione, la legge 160/2019 raccoglie nel gruppo di commi compresi tra il 796 e l’ 802 le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali

di Cristina Carpenedo

Tra le norme che compongono la riforma della riscossione, la legge 160/2019 raccoglie nel gruppo di commi compresi tra il 796 e l’ 802 le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali indicati al comma 784: Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di comuni, comunità montane e Consorzi tra detti enti nonché i soggetti affidatari ad esclusione di ADER.

Si tratta del primo intervento normativo di carattere generale sulla possibilità di dilazionare il pagamento delle entrate locali, dato che nemmeno la legge 296/2006 era intervenuta in tal senso. Nel tempo i comuni si sono organizzati con propri regolamenti e delibere, definendo delle regole oggettive in ordine a tempi e modalità di dilazione.  L’avvento di una normazione specifica aumenta la tutela del debitore, che diventa titolare di un diritto di dilazione in presenza dei presupposti di legge.

  1. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
  1. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

La lettura completa dei commi fa emergere una disciplina minima scritta quasi a bilanciare il celere procedimento di riscossione messo in atto con l’accertamento esecutivo del comma 792. L’eliminazione della fase di notifica della cartella ovvero dell’ingiunzione, fa venir meno il rischio di decadenza presente nei tributi locali al comma 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006. Conseguentemente anche la dilazione di pagamento non troverà alcun limite nella decadenza in quanto inserita nel meccanismo della prescrizione, sospesa in presenza di dilazione.

Il comma 796 agisce con la chiara intenzione di riconoscere un diritto alla dilazione a favore del debitore e di definire comunque uno standard minimo da applicare nella rateazione, basata sull’accertamento esecutivo.

Benché la norma, in premessa, dichiari di agire in assenza di disciplina regolamentare da parte degli enti, la potestà è condizionata alle indicazioni della nuova legge almeno per gli elementi minimi.

In ordine al debitore, la norma prevede i seguenti requisiti:

La condizione del debitore di temporanea ed obiettiva difficoltà economica


 Minimo dovuto
 Massimo dovuto RATE  MENSILIMINIMI – MASSIMOSCADENZA: ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione
FINO A 100 EURO Nessuna rateizzazione
DA 100,01 A  500 Fino a 4
DA 500,01 A  3000 5   12
DA 3000,01 A  6000 13 24
DA 6000,01 A 20,000 25 36
OLTRE 20.000 37  72
 798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

 

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Il comma 798 permette una sola proroga della dilazione senza superare le 72 rate mensili o il diverso periodo massimo imposto dal regolamento, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore. La proroga non sarà possibile in caso di decadenza dalla rateazione prevista dal comma 800 consistente nel mancato pagamento dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi.

In ordine ai limiti delle azioni di riscossione ai sensi del comma 799:

L’inadempimento comporta decadenza dalla rateazione nel caso indicato dal comma 800 con la conseguente ripresa dell’azione di riscossione senza possibilità di ottenere una nuova dilazione. E’ una decadenza particolare, che matura se l’inadempimento delle due rate avviene nell’arco di sei mesi e dopo espresso sollecito dell’ente

 Il comma 802 disciplina l’applicazione degli interessi con una disposizione che va oltre la fase di dilazione e completa il sistema della riscossione coattiva svolta da soggetti diversi da ADER. Il ristoro a favore dell’ente per il tardivo incasso delle somme è commisurato al saggio di interesse legale, incrementabile fino a due punti percentuali, con apposita disciplina di carattere regolamentare adottata ai sensi dell’articolo 52 del d lgs 446/97.

 802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PUNTI CHIAVE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

La dilazione della legge 160/2019 deve essere applicata dagli enti

Il diniego alla dilazione deve trovare fondamento solo per ragioni fondate sulla valutazione della condizione del debitore

La decadenza dalla dilazione è subordinata al sollecito di pagamento

Tenuto conto della necessità di non peggiorare il beneficio di legge, l’ente potrà agire  esclusivamente mediante potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52 del d lgs 446/97, sui seguenti aspetti:

–  importo minimo dilazionabile, riducendolo

–  rideterminazione delle fasce indicate dalla legge senza peggiorarle

–  fissare delle regole all’interno delle fasce d’importo: lo schema normativo può permettere di ottenere il massimo delle rate per l’importo minimo della fascia mentre, con potestà regolamentare, si tratta di instaurare una regola quanto  meno di proporzionalità, che potrebbe essere derogata solo per particolari circostanze documentate

–  per la rateazione superiore a 6000 euro è possibile ridurre il limite delle 72 rate ma senza scendere sotto le 36

–  sulla condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica; la fattispecie è lasciata interamente alla regolamentazione locale, già caratterizzata da regole difformi tra enti, anche se è auspicabile fissare dei limiti di importo con dilazione automatica e dei valori superiori per i quali presentare l’Isee o altro indicatore per le imprese. A volte i regolamenti delineano tutte le casistiche possibili, anche se questo non è necessario. L’aspetto di maggior rilievo è legato alla dichiarazione del richiedente supportata da elementi descrittivi della propria situazione e alla motivazione che scrive il funzionario pubblico. La decisione deve essere fondata su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale visibile dalle banche dati a sua disposizione. Lo stato temporaneo può essere collegato anche a un blocco di liquidità, come accade in caso di blocco dei conti dovuta a una successione.

–  dettagliare la disciplina della decadenza dal beneficio, anche in versione meno peggiorativa, ad esempio, prevedendo la possibilità di concedere una nuova dilazione in presenza di determinate circostanze attenuanti

–  aumentare gli interessi di mora previsti al comma 802 nella misura pari al saggio legale e fino ad un massimo di due punti percentuali

–  definire le condizioni di perfezionamento della dilazione

–  non sembra possibile porre dei limiti di tempo alla presentazione della dilazione posto che la condizione è centrata sullo stato temporaneo di difficoltà

–  Va indicato il metodo di calcolo delle rate e la modalità di computo delle somme rispetto al carico complessivo


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