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Acconto IMU 2020

Come deve essere calcolato il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 ai sensi della nuova legge 160/2019?

Come deve essere calcolato il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 ai sensi della nuova legge 160/2019?

La legge 160/2019 scrive una nuova pagina di storia dell’IMU evolvendo la disciplina con nuove regole in vigore dal 2020. Le norme  per il calcolo del tributo sono definite dal comma 761 e 762  dell’articolo 1 della citata legge che ripropone il meccanismo del possesso articolato su:

Il successivo comma 762, per l’anno 2020, scrive una regola particolare rispetto al regime ordinario.

  1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

ll versamento avviene in due rate con le seguenti scadenze:

La nuova regola che mostra tutto il pregio per la regola dell’effettività del periodo di possesso, si presenta di difficile applicazione per la specialità dell’acconto dell’anno 2020, soprattutto per i casi di compravendita avvenuti nel 2019 o nel 2020. Se un contribuente infatti acquista l’immobile nel 2020, non sarebbe tenuto al versamento dell’acconto mancando in tal caso un versamento antecedente da assumere a riferimento.

Sul punto un ausilio importante è stato dato dalla circolare del MEF n. 1 del 2020 che, alle lettere a) e b) chiarisce alcuni aspetti importanti:

  1. Immobile ceduto nel corso del 2019 In tal caso l’applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo
  2. Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

A questo proposito, occorre evidenziare che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

La circolare ministeriale, nel fissare il principio della prevalenza della regola madre indicata dal comma 762, ammette la possibilità di orientare il contribuente nel calcolo e versamento, applicando in acconto  le aliquote approvate dall’ente e pubblicate nel sito ministeriale. In tal modo il comune può formulare il precompilato ai fini IMU con le proprie aliquote. Diversamente, il Comune può utilizzare le aliquote IMU applicate nel 2019. Resta fermo il rispetto della decisione del contribuente di versare il 50% di quanto versato ai fini IMU e TASI nel 2019.


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