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I comuni possono notificare gli atti di accertamento: lo chiarisce la risoluzione del MEF

Da quando siamo piombati nel blocco delle attività di vario genere, imposto dalle disposizioni governative volte a contrastare il contagio da COVID-19, si è originato una gran confusione sulla sospensione delle attività di accertamento degli enti impositori.

Da quando siamo piombati nel blocco delle attività di vario genere, imposto dalle disposizioni governative volte a contrastare il contagio da COVID-19, si è originato una gran confusione sulla sospensione delle attività di accertamento degli enti impositori. Le diverse disposizioni contenute nei decreti che si sono susseguiti, dal D.L n. 18/2020, decreto Cura Italia, fino al D.L. 34/2020, cd decreto Rilancio, non hanno fornito un quadro chiaro sulla possibilità dei Comuni di procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivi, introdotti dall’art. 1, comma 792 e ss, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022).

In effetti, ai sensi dell’art. 68, del citato D.L. n. 18/2020, è previsto che tutti i versamenti tributari e previdenziali sono sospesi fino al prossimo 31 agosto, compresi quelli delle ingiunzioni e degli atti di accertamento emessi dagli enti locali e dai soggetti affidatari. Per quanto poi concerne il dettato del precedente art. 67, da più parti è stato inteso come un divieto, anche per i Comuni, di notificare gli atti di accertamento esecutivo anche dopo il 1° giugno.

Sulla questione è intervenuto il MEF, con la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno scorso, per fornire i propri chiarimenti sui dubbi che hanno attanagliati gli enti locali, su un tema così caldo, considerato che, con le difficoltà economico-finanziarie che hanno investito tutto il territorio nazionale, quale conseguenza dell’emergenza sanitaria, i Comuni si trovano con limitate liquidità e con la certezza che le entrate iscritte in bilancio subiranno una rilevante riduzione. L’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, scioglie il dubbio sull’ applicazione della norma, attraverso un’interpretazione dei due articoli richiamati, andando a fugare anche le incertezze sull’applicazione dell’art. 157, del D.L. n. 34/2020.

Il quesito posto al Ministero era volto a conoscere se era possibile per gli enti locali procedere alla notifica degli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione che termina il 31 agosto p.v.. Partendo dal dato normativo contenuto negli articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, il MEF evidenzia come l’art. 67 disponga la sospensione dei “termini” relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, comprendendo anche quelli degli enti locali. Il dubbio sarebbe risolto dal comma 4, che stabilisce che ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, la sospensione prevista dall’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015. Ciò significa, sottolinea il MEF, che la sospensione riguarda esclusivamente i termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, spostando in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

Per quanto invece attiene all’articolo 68, modificato dall’articolo 154, del D.L. n. 34/2020, questo dispone la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nello stesso periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 riferiti a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29, D.L. n.78/2010, avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, ingiunzioni degli enti territoriali, nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per i tributi locali, ex articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019. Peraltro, sulla base del rinvio operato dall’ultimo periodo del comma 1, di detta norma all’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015, deve ritenersi che fino al 31 agosto 2020 l’agente della riscossione non possa procedere alla notifica delle cartelle di pagamento. Viene così rimarcato che il nuovo avviso di accertamento “esecutivo”, introdotto per le entrate locali, si caratterizza per il fatto di acquisire natura di titolo esecutivo, decorso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni per entrate di natura patrimoniale), racchiudendo in sé i due distinti atti che, prima della riforma del 2020, caratterizzavano la riscossione: si tratta dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale a seconda del soggetto che eseguiva la riscossione coattiva. Ora, poiché dal 2020 non è più necessario procedere con la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso di riscossione coattiva affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dell’ingiunzione fiscale, qualora l’attività di svolta direttamente dall’ente o da società private concessionarie, il nuovo atto può rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 68 D.L. n.18/2020, ma solo nel momento in cuilo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015”.

Ne discende che non vi è alcuna sospensione dell’attività di notifica dei nuovi accertamenti “esecutivi”, ma solo la sospensione dei versamenti operata dall’art. 68 suddetto e, dunque, della sola attività di recupero coattivo o dell’adozione delle misure cautelari.


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