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Senza la corretta sottoscrizione dell’avviso di accertamento, l’atto è nullo

Con la sentenza n. 6697, pubblicata lo scorso 10 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso in ambito di tributi locali.

Con la sentenza n. 6697, pubblicata lo scorso 10 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso in ambito di tributi locali. A tal proposito, si rammenta che l’articolo 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 dispone che: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo». Peraltro, l’articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 consente di adottare la firma a stampa, stabilendo che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

Peraltro, come chiarito dalla Circolare n. 3, del 21 giugno 1993, del Ministero dell’Interno, il funzionario responsabile del tributo non deve necessariamente avere la qualifica dirigenziale, perché con il termine di “funzionario responsabile”, si deve intendere il responsabile della funzione e, dunque, la figura massima apicale dell’area economico-finanziaria. Questo soggetto, inoltre, può anche non essere in possesso di laurea, purché abbia conseguito il diploma di ragioneria.

Ne discende che l’avviso di accertamento dei tributi locali, redatto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, solo se il medesimo sia stato nominato con apposita delibera della Giunta Comunale.

In assenza di tale atto è ravvisabile il difetto di sottoscrizione, con la conseguente declaratoria di nullità dell’atto. Per tale motivo, negli avvisi di accertamento (e ora anche negli atti di accertamento esecutivi), è necessario riportare la dicitura con cui si indica la specifica disposizione che prevede la nomina del funzionario responsabile del singolo tributo, Ciò è vero anche per la nuova IMU, dove la previsione è contenuta all’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019. Per tale imposta è precisato che: “Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa”.

Da quanto esposto, si evince quanto sia delicata l’individuazione della figura del funzionario responsabile e come sia necessaria la sua chiara identificazione con atto dell’organo del Governo locale, soprattutto quando chi sottoscrive non è incaricato mediante provvedimento di livello dirigenziale.

Proprio in ragione dell’assenza delle corrette procedure, nel caso esaminato nella sentenza n. 6697/2020, la Suprema Corte ha annullato gli atti oggetto di contestazione, perché sottoscritti dal funzionario responsabile del procedimento e non dal funzionario responsabile dell’I.C.I., nominato dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n .504/1992.

Preme infatti evidenziare che, qualora la sottoscrizione sia apposta da un altro funzionario e non dal capo dell’ufficio tributi (o funzionario responsabile del tributo), “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio» (si veda., Cass. n. 14626/2000; Cass. n. 14195/2000; Cass. n. 17044/2013; Cass. n. 12781/2016; Cass. n. 19742/2012; Cass. n. 332/2016; Cass. n. 14877/2016; Cass. n. 15781/2017; Cass. n. 5200/2018)”.

A ciò va aggiunto che il solo possesso della qualifica, non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, in quanto l’organizzazione deve, in concreto, individuare il capo dell’ufficio (si veda Cassazione n. 17400/2012), perché “la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dal citato articolo 42, commi 1 e 3» (Cfr., Cass. n. 14195/2000; Cass. n. 24492/2015).

Preme infine rimarcare che la previsione dell’articolo 11 richiamato, come pure le altre disposizioni che si sono succedute in ambito di fiscalità locale, costituisce norma speciale. Tanto più che il medesimo articolo 11 non è stato abrogato e, dunque, mantiene la sua efficacia.


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