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Ampliamento dell’esenzione alle aree dei mercati nel periodo di lockdown: il legislatore allinea le agevolazioni TOSAP Con quelle concesse dai comuni che applicano il COSAP

Ad opera dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020, (cd Decreto “Rilancio”), come riformulato in sede di conversione, è stata estesa l’esenzione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici dei posteggi dei mercati.

Ad opera dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020, (cd Decreto “Rilancio”), come riformulato in sede di conversione, è stata estesa l’esenzione per l’occupazione delle aree e spazi pubblici dei posteggi dei mercati. Il nuovo intervento governativo mira a ridurre il disagio economico subito dagli ambulanti a causa del lockdown imposto dalle autorità, per limitare i contagi generati dal Cornavirus-19. In pratica, l’agevolazione provvede a sospendere il pagamento della TOSAP, dovuta dagli ambulanti per il periodo in cui, tali attività erano state sospese.

Come accennato, l’articolo 181 richiamato, è stato integrato, in sede di conversione, con l’inserimento dei commi 1-bis e 1-quater, disponendo l’esenzione dal pagamento del canone o della tassa. con riferimento ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico da parte di esercenti il commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998. Nel dettaglio, l’esenzione riguarda il periodo che decorre dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, ossia il periodo di divieto di svolgimento, in tutto o in parte, dei mercati su aree pubbliche.

Con l’intervento illustrato, il legislatore consente di far beneficiare gli ambulanti dell’esenzione dal pagamento del dovuto, in ragione dell’autorizzazione ottenuta, soprattutto con riferimento alle aree mercatali, in cui l’ente locale applica la TOSAP. L’applicazione delle norme tributarie, infatti, è vincolata dal principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria che non consente all’ente locale di introdurre esenzioni se non in presenza di specifiche deroghe legislative. L’applicazione di esenzioni e riduzioni in ambito tributario, infatti, costituisce una deroga alla tassazione e, pertanto, non suscettibile di interpretazione. Dunque, l’applicazione dell’esenzione da parte dell’ente locale in materia di TOSAP condurrebbe il responsabile del tributo a commettere un danno erariale, stante il divieto di introdurre o applicare esenzioni tributarie non previste dal legislatore. A tal fine, si segnala la pronuncia della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, la deliberazione n. 137/2017, con cui i giudici felsinei, sono intervenuti proprio in materia di TOSAP. Nella disamina dei giudici contabili, viene sottolineato come il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impedisca l’esercizio della discrezionalità amministrativa in relazione all’an e al quantum debeatur. Ciò significa che l’esenzione indicata dal legislatore ha carattere tassativo e, conseguentemente, pone il divieto di interpretazione analogica o estensiva. Tanto più che l’art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997. che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, fissa paletti ben precisi a questo potere, impedendo all’ente locale di introdurre “nuove” esenzioni, rispetto a quelle stabilite dal legislatore.

Ecco allora che, l’esenzione disciplinata dai nuovi commi dell’art. 181 in parola, consente all’ente locale che applica la TOSAP, di agevolare i propri contribuenti alla stessa stregua degli altri enti che, avendo adottato un’entrata di natura patrimoniale, quale è il COSAP, hanno potuto prevedere un’esenzione dal canone, per il periodo di chiusura dei mercati, imposta dai provvedimenti governativi. Ora, tutti i concessionari di aree mercatali sono esonerati dal pagamenti di TOSAP e COSAP per il periodo di chiusura obbligatorio, ossia 2 mesi, anche se i banchi alimentari sono stati attivi in molte realtà locali. Preme evidenziare che l’esenzione riguarda la tassa temporanea  (ex art. 45 del D.lgs.n. 507/1993) dei mercati periodi (settimanali/mensili) effettuati in aree pubbliche (strade e piazze) o aree destinate al tali attività con assegnazione di posteggi, purché di natura temporanea. Sono invece escluse dall’agevolazione le occupazioni permanenti.

Possibilità di concedere rimborsi

In considerazione del fatto che molti Comuni hanno termini di scadenza anteriori agli interventi normativi, l’art. 181 prevede la possibilità per i Comuni di rimborsare le somme versate nel periodo predetto che, dunque, possono essere liquidate d’ufficio, stante la previsione dettata dal legislatore.

Peraltro, i Comuni riceveranno uno specifico trasferimento erariale, indicato dal comma 1-quater dell’articolo 181, pari a 12,5 milioni di euro complessivi, da ripartire con apposito decreto ministeriale.

Si segnala, infine,  che la disposizione in commento non contempla la TARI giornaliera che, tuttavia, in ragione delle disposizioni intervenute, si ritiene non sia dovuta.


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