MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Tariffe Tari 2019 confermate anche per gli studi

di Francesco Giuseppe Carucci

Risposta Ifel nel caso di proroga del vecchio sistema
L’articolo 58-quinquies del Dl 124/2019, ai fini dell’applicazione della Tari, ha equiparato la categoria «studi professionali» alla categoria «banche ed istituti di credito». La conseguenza è una riduzione del tributo, rispetto agli anni precedenti, per i titolari di studi professionali.

Nel contempo il legislatore, con il comma 5 dell’articolo 107 del Dl 18/2020, ha introdotto la possibilità di deliberare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. A condizione che entro il 31 dicembre si provveda alla determinazione ed approvazione del nuovo piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2020 che tenga conto delle novità.

La differenza tra il costo complessivo del servizio risultante dal Pef 2020, rispetto a quello per il 2019, potrà essere conguagliata in tre anni a decorrere dal 2021.

Tale criterio di determinazione delle tariffe 2020 non è obbligatorio, ma sarà preferito da larga parte dei sindaci alla luce delle difficoltà di recepimento delle novità dettate da Arera, con la delibera 443/2019, in materia di metodo tariffario.

Alla luce della descritta situazione, qualora il consiglio comunale decida di deliberare le tariffe già approvate nel 2019, si pone una questione da chiarire. Infatti dalla formulazione della norma del Cura Italia non si comprende se, per gli studi professionali, debba essere applicata nel 2020 la medesima tariffa approvata nel 2019 relativa a quella che era la categoria «uffici, agenzie, studi professionali» oppure se debba essere applicata la tariffa già approvata nel 2019 per la previgente categoria «banche ed istituti di credito». Ciò poiché dal 2020 esistono le nuove categorie «banche, istituti di credito e studi professionali» e «uffici, agenzie».

L’argomento è stato affrontato dall’Ifel in una nota di risposta (non pubblicata) ad un comune del tarantino. Secondo la Fondazione costituita dall’Anci, la soluzione da privilegiare è la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla preesistente categoria «uffici, agenzie, studi professionali».

Della nuova categoria «banche, istituti di credito e studi professionali», e dei conseguenti risvolti in materia di gettito, si dovrà tener conto nella redazione del Pef 2020 con la necessità di procedere ai conguagli nel triennio 2021-2023.

La conversione del Dl 34/2020 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione al prossimo 30 settembre. Entro la medesima data i consigli comunali, in base all’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dovranno approvare aliquote e tariffe. Non è escluso pertanto che sino a quella data possano giungere ulteriori chiarimenti.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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