MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


IMU e pensionati agricoli

Il pensionato che risulta coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ha diritto all’esenzione IMU per i terreni dallo stesso posseduti e col

Il pensionato che risulta coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ha diritto all’esenzione IMU per i terreni dallo stesso posseduti e coltivati?

Aspetto fortemente dibattuto nella disciplina dell’IMU è relativo ai coltivatori diretti o IAP che sono anche titolari di trattamento pensionistico; la disciplina esenta dal tributo i proprietari coltivatore diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. La querelle nacque con la vecchia ICI, con una pronuncia che nel corso del 2017  ha escluso l’applicazione dei benefici Ici ai pensionati agricoli, anche nel caso in cui questi, per libera scelta, continuino a essere iscritti alla previdenza agricola (Cassazione, sentenze nn. 13745/2017, 14135/2017, 26455/2017 e 26643/2017). I giudici hanno fondato il proprio indirizzo interpretativo su alcune pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 336/2003 e n. 87/2005) che hanno individuato come ratio delle disposizioni agevolative Ici quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro «esclusiva fonte di reddito.

Significativa la sentenza 13745/2017, di cui si riportano i passaggi salienti:

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

  1. a) iscrizione agli appositi elenchi ex Scau;
  2. b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
  3. c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
  4. d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito. La prova della sussistenza di tali presupposti e a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr Cass. 16.4.2010, n. 9143).  Il contribuente ha provato la sussistenza dei soli primi due requisiti, senza fornire elementi da cui desumere il riconoscimento degli ulteriori presupposti per usufruire dell’agevolazione.  La CTR ha correttamente interpretato la normativa afferente il regime ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, ritenendo non sufficiente il riscontro dei requisiti formali (attestazione di agricoltore, iscrizione agli elenchi ex Scau e adempimento degli obblighi assicurativi), ritenendo necessaria anche la prova di quelli sostanziali per il riconoscimento del diritto all’agevolazione, non fornita dal contribuente relativamente alla conduzione diretta del fondo ed alla circostanza di non godere di trattamenti pensionistici. Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell’iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell’applicazione dell’Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

 Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

 Questa Corte ha infatti chiarito come “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori

diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti” (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).

L’interpretazione oramai consolidata della giurisprudenza non sta trovando applicazione nell’IMU, come evidenzia la Risoluzione 1/DF/2018 del Ministero dell’economia e delle Finanze Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Quesiti.

Secondo il Ministero la disciplina che regola l’IMU contempla espressamente l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola. Non è possibile diversa conclusione sulla base degli elementi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 12565 del 2010 e n. 13745 del 2017) dal momento che tali pronunce riguardano esclusivamente l’ICI, tributo diverso dall’IMU, considerato che nella disciplina dell’IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 21 dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest’ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le persone fisiche – e prevedeva l’iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.

Per quanto riguarda, in particolare lo IAP, la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si deve concludere che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.

La questione non può ritenersi ancora risolta stante il principio collegato alla necessaria principale fonte agricola del reddito del soggetto anche se la nota ministeriale contribuisce ad alimentare le richieste, anche di rimborso, del contribuente.


https://www.ufficiotributi.it