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IMU e pensionati agricoli
Il pensionato che risulta coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ha diritto all’esenzione IMU per i terreni dallo stesso posseduti e col
Il pensionato che risulta coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola ha diritto all’esenzione IMU per i terreni dallo stesso posseduti e coltivati?
Aspetto fortemente dibattuto nella disciplina dell’IMU è relativo ai coltivatori diretti o IAP che sono anche titolari di trattamento pensionistico; la disciplina esenta dal tributo i proprietari coltivatore diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. La querelle nacque con la vecchia ICI, con una pronuncia che nel corso del 2017 ha escluso l’applicazione dei benefici Ici ai pensionati agricoli, anche nel caso in cui questi, per libera scelta, continuino a essere iscritti alla previdenza agricola (Cassazione, sentenze nn. 13745/2017, 14135/2017, 26455/2017 e 26643/2017). I giudici hanno fondato il proprio indirizzo interpretativo su alcune pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 336/2003 e n. 87/2005) che hanno individuato come ratio delle disposizioni agevolative Ici quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro «esclusiva fonte di reddito.
Significativa la sentenza 13745/2017, di cui si riportano i passaggi salienti:
I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:
Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.
Questa Corte ha infatti chiarito come “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti” (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).
L’interpretazione oramai consolidata della giurisprudenza non sta trovando applicazione nell’IMU, come evidenzia la Risoluzione 1/DF/2018 del Ministero dell’economia e delle Finanze Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Quesiti.
Secondo il Ministero la disciplina che regola l’IMU contempla espressamente l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola. Non è possibile diversa conclusione sulla base degli elementi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 12565 del 2010 e n. 13745 del 2017) dal momento che tali pronunce riguardano esclusivamente l’ICI, tributo diverso dall’IMU, considerato che nella disciplina dell’IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 21 dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest’ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le persone fisiche – e prevedeva l’iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.
Per quanto riguarda, in particolare lo IAP, la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si deve concludere che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.
La questione non può ritenersi ancora risolta stante il principio collegato alla necessaria principale fonte agricola del reddito del soggetto anche se la nota ministeriale contribuisce ad alimentare le richieste, anche di rimborso, del contribuente.
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