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Cartelle sospese, si paga entro marzo Nuovo stop per i pignoramenti

di Luigi Lovecchio

RISCOSSIONE
Slitta a febbraio 2022 il termine per notificare gli avvisi con scadenza 2020 Il Dl 7/2021 estende a tutto il mese di febbraio il divieto di fermi e ipoteche
Prorogato a tutto febbraio il divieto di notificare atti di accertamento e comunicazioni di irregolarità, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Nel contempo, il termine finale per trasmettere gli atti impositivi originariamente in scadenza a fine 2020 viene differito a febbraio 2022. La sospensione dei pagamenti all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) si allunga ugualmente a fine febbraio. Pertanto, il versamento delle somme sospese dovrà essere effettuato, in via del tutto teorica, entro il mese di marzo. Il Dl 7/2021 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» sabato 30 gennaio) si è limitato a posticipare di un mese tutte le scadenze già differite dal Dl 3/2021. Con l’intervento operato sull’articolo 157 del Dl 34/2020, si è dunque disposto che tutti gli atti impositivi in scadenza a fine 2020, emessi entro dicembre dello scorso anno, devono essere notificati non prima del 1° marzo 2021 e non oltre la fine di febbraio 2022. Le medesime regole valgono per la totalità delle comunicazioni di irregolarità, derivanti dalle liquidazioni e dai controlli formali, a prescindere dalle annualità di riferimento. Fanno eccezione i casi di indifferibilità ed urgenza (ad esempio, fattispecie penalmente rilevanti) che consentono invece di derogare al divieto di notifica. Con riferimento alle attività dell’agente della riscossione, sul sito di Ader sono state aggiornate le Faq alla nuova tempistica dettata nel Dl 7/2021. Per tutto il mese di febbraio, dunque, continuerà il divieto di notificare cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche. È altresì vietato avviare nuove azioni esecutive. Sono bloccati inoltre i pignoramenti degli stipendi, anche se avviati in precedenza. Si conferma inoltre che se a marzo non si è in grado di versare per intero le somme sospese si può comunque chiedere la dilazione all’agente della riscossione. Al riguardo, si ricorda che per tutte le domande presentate entro la fine del 2021 nonché per le dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 la soglia di tolleranza disposta ai fini della perdita del beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate. Inoltre, è aumentato da 60mila a 100mila euro il limite di debito entro il quale non occorre dimostrare la situazione di difficoltà economica. Ne deriva che entro tale importo il debitore è libero di scegliere la durata del piano di rientro. Ulteriore beneficio collegato alle istanze trasmesse entro fine anno riguarda i soggetti nei cui confronti, sempre all’8 marzo 2020, erano già maturate decadenze per dilazioni pregresse. In tale eventualità, è infatti disposto che si può chiedere un nuovo piano di rateazione senza dover versare le quote scadute, ai fini dell’ammissione alla dilazione. La ripresa delle azioni esecutive, infine, non è sempre correlata alla fine della moratoria nei riguardi dell’agente della riscossione. Con riferimento alle somme sospese, infatti, poiché il debitore ha tempo fino a marzo per pagare, le operazioni di recupero non potranno iniziare prima di aprile (circolare 25/E del 2020 delle Entrate).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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