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Il Comune decide la tariffa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la Tares, ma sono ancora pochi i Comuni che hanno approvato il regolamento, e ancor di meno quelli che hanno approvato le tariffe, complici anche la proroga a giugno del termine di approvazione del bilancio di previsione e la scadenza a luglio della prima bolletta.
Un valido supporto per la predisposizione delle delibere comunali sono le «Linee guida» per l’applicazione della Tares diffuse dal ministero dell’Economia (si veda anche Il Sole 24 Ore dell’8 febbraio), nelle quali si analizzano anche due punti molto controversi: il soggetto competente ad approvare le tariffe e la definizione di «misurazione puntuale», nel caso di applicazione della tariffa corrispettivo.
Sul soggetto legittimato ad approvare le tariffe Tares si erano create alcune incertezze a causa dell’articolo 34 del Dl 179/2012, il quale prevede che anche nel settore dei rifiuti urbani, la «determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza» spetti unicamente agli enti di governo degli Ato.
Questa disposizione è però completamente ignorata dal ministero dell’Economia che valorizza invece esclusivamente la disciplina speciale contenuta nell’articolo 14 del Dl 201/2011, dove si individua come soggetto attivo d’imposta il Comune e si attribuisce al consiglio comunale la competenza ad approvare tariffe e regolamento per l’applicazione del tributo. D’altro canto, sarebbe stato difficile ipotizzare una scissione tra soggetto che approva le tariffe e soggetto che approva il regolamento, visto che le scelte regolamentari, come le riduzioni e le esenzioni, inevitabilmente si riflettono sulle tariffe.
Sulla tempistica, il ministero ribadisce che la delibera di approvazione delle tariffe costituisce un atto autonomo e precedente rispetto all’approvazione del bilancio, non risultando configurabile un’approvazione implicita delle tariffe con il varo del bilancio. Le affermazioni, condivisibili in punto di diritto, non considerano però che le tariffe devono essere approvate sulla base di un piano finanziario redatto dal gestore e approvato dall’Ato; se i due soggetti, in assenza di un termine fissato per legge, non redigono e non approvano il piano, il Comune è impossibilitato ad approvare le tariffe. In questa situazione, dando atto dell’impossibilità di approvare le tariffe per assenza del piano finanziario, sarebbe legittimo approvare il bilancio preventivando un’entrata pari al costo presunto del servizio, rinviando a un secondo momento l’approvazione delle tariffe, fermo restando che queste dovranno comunque essere approvate entro il 30 giugno 2013. È evidente poi che in sede di approvazione delle tariffe, eventuali scostamenti tra entrate o costi inizialmente iscritti in bilancio andranno corretti con una delibera di variazione di bilancio.
Altra importante precisazione contenuta nelle linee guida riguarda la tariffa corrispettivo. Il Comune, se ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, può prevedere l’applicazione di una tariffa corrispettivo. Il ministero ha condivisibilmente ritenuto che l’aggettivo «puntuale» comporti il riferimento ai rifiuti «effettivamente prodotti – o meglio conferiti – dalla singola utenza». Eventuali altri criteri di misurazione medi o presuntivi non legittimano la tariffa corrispettivo.


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