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Equilibri di bilancio senza stress
Una nota dell'Ifel destinata agli enti locali che non hanno rispettato la recente scadenza

La salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere adottata anche successivamente alla data del 30 settembre, fissata dall’articolo 193 del Tuel, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio. Questa la conclusione alla quale giunge l’Ifel, Istituto per la finanza e l’economia locale, in una propria nota pubblicata il 1° ottobre. Su richiesta dell’Associazione dei comuni, il ministro dell’interno ha prorogato, al prossimo 31 ottobre, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno finanziario 2012. L’Anci aveva, inoltre, richiesto la proroga del termine previsto per l’approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricevendo assicurazioni sull’adozione del decreto per differire al 30 novembre il termine, attualmente fissato al 30 settembre. A seguito di tali assicurazioni molti enti non hanno convocato i consigli comunali per l’adempimento degli obblighi e la mancata proroga lascia senza copertura legislativa molte amministrazioni locali. La mancanza di una modifica normativa fa rimanere, pertanto, invariato il termine stabilito dall’articolo 193.

La nota dell’Ifel chiarisce che per gli enti locali che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2012 l’adempimento previsto sulla salvaguardia non è formalmente obbligatorio, in quanto l’ente non è in grado di compiere la ricognizione degli equilibri per la mancanza del documento contabile da sottoporre alla verifica. Prima dell’approvazione del bilancio di previsione, l’ente gestisce l’esercizio provvisorio per dodicesimi degli importi annuali, con riferimento all’ultimo bilancio approvato. In mancanza del bilancio di previsione, manca l’atto presupposto e i comuni non hanno l’onere di approvare la deliberazione di cui trattasi.

L’Istituto per la finanza e l’economia locale consiglia, nella nota pubblicata, di dare comunque atto del mantenimento degli equilibri di bilancio, benché provvisorio, effettuando una verifica sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui. Il termine del 30 settembre è qualificato, dalla Fondazione, come ordinatorio, infatti la legge prevede l’avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio comunale, soltanto dopo il decorso dei 20 giorni, assegnati dal prefetto con la diffida notificata ad ogni consigliere.

Pertanto, fino al tale momento il consiglio comunale può deliberare sulla verifica degli equilibri di bilancio, senza incorrere nella sanzione dello scioglimento, ex articolo 141 del Tuel. È legittimo, per l’Ifel, la convocazione e lo svolgimento del consiglio, con all’ordine del giorno il riequilibrio di bilancio, in un periodo oltre il 30 settembre, a condizione che la seduta si tenga prima della diffida del Prefetto. Nel provvedimento si dovrà accertare l’eventuale necessità di un’operazione di riequilibrio, avendo contezza delle stime dell’Imu aggiornate, diffuse recentemente dal ministero dell’economia e delle finanze.


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