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Restano le sanzioni Ici ma ora pesano di più
Controlli. Le penalità per le violazioni

Le sanzioni relative alla dichiarazione Imu sono ricalcate su quelle dell’Ici (si veda la tabella qui a fianco). Ma l’importo, quando calcolato in percentuale e non in misura fissa, è notevolmente aumentato: è l’ovvia conseguenza del fatto che l’Imu è ben più costosa dell’Ici. Resta comunque riconfermato il termine entro cui deve essere notificato l’accertamento: 5 anni, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo di quello in cui andava versata l’imposta. Entro lo stesso termine vanno contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97. Il tutto purché (come è accaduto in passato) una legge finanziaria non decida di prorogare i termini relativi a un anno in corso.
Variati invece, rispetto all’Ici, i codici da utilizzare sull’F24 per il versamento di interessi (3923) e sanzioni (3924).
Si applica anche all’Imu il cosiddetto “ravvedimento operoso”, cioè la possibilità di sanare le irregolarità con il versamento di sanzioni ridotte entro scadenze ben precise (al massimo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno). Non è però possibile avvalersene nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, oppure siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).
Comunque, prima di ricorrere al ravvedimento, è prudente collegarsi con il sito del comune in cui è situato l’immobile oppure fare una telefonata al relativo ufficio tributario: infatti rientra tra i poteri dei municipi il fatto di alleggerire le sanzioni in caso di ravvedimento (art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). In realtà quest’ambito di autonomia è stato scarsamente applicato: in genere viene al massimo consentito di escludere il pagamento degli interessi legali di mora in caso di ravvedimento breve. Del resto il calcolo degli interessi, rapportati a ogni singolo giorno di ritardo, è una bella complicazione per il contribuente e porta entrate minime alle casse comunali.
Infine va ricordato che l’ultimo comma dell’articolo 13 del Dlgs 471/997, che fissa in generale, per tutti i tributi, Imu compreso, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento, stabilisce che esse non si applicano se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti presso uffici o concessionari diversi da quello competente.


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