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Niente sanatoria Ici sui beni strumentali
Ctr Lombardia sui fabbricati rurali

Niente sanatoria Ici per le annualità pregresse dei fabbricati strumentali che, pur in possesso dei requisiti di ruralità, hanno presentato la domanda di variazione della categoria, in quella specifica (D/10).
Così la pensano i giudici della Ctr della Lombardia che, con una sentenza non condivisibile (n. 77/01/12 depositata il 24/05/2012) sono intervenuti, in particolare, sulla validità delle domande di variazione catastale dei fabbricati rurali, con particolare riferimento alle costruzioni destinate all’esercizio delle attività agrituristiche (strumentali).
Con il comma 2-bis, dell’art. 7, inserito nella legge n. 106/2011, di conversione del dl n. 70/2011, il legislatore aveva previsto, dopo il ripetuto intervento della Suprema corte (tra le altre, Cassazione, sentenza n. 18565/2009), l’obbligo di procedere alla variazione di categoria dei fabbricati rispettosi dei requisiti di ruralità, di cui al comma 3 (abitativi) e comma 3-bis (strumentali), dell’art. 9, dl n. 557/1993.
L’intervento prevedeva la presentazione, entro il 30/9/2011 (termine prorogato al 30/6/2012), di una richiesta di variazione di categoria delle unità immobiliari, finalizzata all’acquisizione delle categorie «A/6» (abitative) e «D/10» (strumentali), attraverso una speciale procedura informatica e la presentazione di un’autocertificazione, ai sensi del dpr n. 445/2000, con la quale il contribuente doveva attestare che l’immobile oggetto di comunicazione era in possesso «_ in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda …» dei requisiti di ruralità, di cui al citato art. 9, dl n. 557/1993. Il contribuente, in appello, ha fatto presente di aver presentato la domanda di variazione entro il primo termine (29/9/2011), mentre il comune ha evidenziato che l’Agenzia del territorio non ha convalidato le domande di variazione (in effetti gli uffici inseriscono sono l’annotazione, per effetto dei termini attualmente aperti) e che, paradossalmente, la lettera d-bis), del comma 14, dell’art. 13, dl 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha introdotto l’imposta municipale sperimentale, ha «espressamente» abrogato le disposizioni contenute nel citato comma 2-bis, dell’art. 7.
Inoltre, il comma 14-bis, dell’art. 13 richiamato ha fatto salvi gli effetti per le sole unità abitative, come indicato ulteriormente dal comma 8, dell’art. 29, dl n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, giacché le variazioni della categoria catastale, ancorché presentate in ritardo ma entro il 30/06/2012, riconoscono la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali «a uso abitativo». Di conseguenza, la domanda di variazione di categoria che comporta l’acquisizione di quelle specifiche (A/6 e D/10), ha effetti retroattivi solo per gli immobili abitativi, restando escluse le costruzioni strumentali per le quali il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, poiché anche la dichiarazione sostitutiva (possesso quinquennale della ruralità) non modifica il dato catastale.


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