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Gestione dei rifiuti urbani, al debutto le gare separate
Il testo impone ai gestori l'obbligo di garantire priorità d'accesso ai rifiuti del territorio di riferimento dell'impianto

Sui rifiuti urbani debuttano le gare separate indette dalle Autorità d’ambito per realizzare e gestire gli impianti di trattamento rispetto ai servizi di raccolta e avvio a recupero/smaltimento.
È questo il risultato della novità introdotta dalla modifica apportata all’articolo 25, comma 4 del decreto “liberalizzazioni” (Dl 1/2012) dalla legge di conversione 27/2012 sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ora si attua e garantisce una effettiva tutela della concorrenza in questo particolarissimo ambito e si pongono le basi per realizzare la prima vera riforma concorrenziale di settore.
Il nuovo testo innova rispetto al principio della gestione diretta dell’intero servizio da parte dell’aggiudicatario della gara e crea quello di una gestione che dalla raccolta al trattamento finale dei rifiuti (anche in convenzione), garantisce l’erogazione dell’intero servizio. Sarà così possibile definire tariffe di trattamento “normalizzate” e soddisfare il fabbisogno del territorio servito. L’Autorità d’ambito, infatti, potrà comprendere (o meno) nell’affidamento del servizio la gestione e la realizzazione degli impianti. Il testo prende atto della realtà di un territorio in cui ci sono impianti pianificati dalle Regioni e di titolarità di privati ma anche più diffuse aree prive di impianti.
Nel primo caso, ovviamente, va tutelato il diritto del gestore dell’impianto a continuarne la gestione, affinché rientri del capitale investito per realizzarlo.
La facoltà ora concessa all’Autorità d’ambito di bandire gare separate per affidare disgiuntamente realizzazione e gestione degli impianti rispetto alla gestione della raccolta e di avvio a recupero/smaltimento, significa tutelare e garantire la concorrenza su vari piani. La gara separata per la realizzazione e gestione degli impianti consente la competizione di soggetti (anche associati) dotati di idonea specializzazione tecnica e adeguata capacità d’investimento, escludendo i requisiti in genere richiesti per raccolta e trasporto dei rifiuti. Capacità diverse, gare diverse.
La norma specifica i limiti del servizio pubblico dove, a pieno titolo, rientra l’avvio a recupero (di materia o di energia) dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
La novella introduce un’ulteriore disposizione funzionale a creare un vero mercato. Infatti, prende atto dell’inviolabilità dei diritti acquisiti dai titolari degli impianti realizzati prima della gara, sottopone a regolazione le tariffe di accesso a tali impianti e impone ai relativi gestori l’obbligo di garantire priorità di accesso ai rifiuti del territorio di riferimento.
Ne emerge un quadro positivo perché, per la prima volta, la concorrenza nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è guardata con obiettività. C’è, però, un problema posto dall’architettura legislativa adottata: la norma è a sé stante e non va a incidere direttamente sull’articolo 201, comma 4, del Dlgs 152/2006 (norma di settore) che ora diventa disarmonico rispetto alla nuova norma perché rimane vigente fino al 31 dicembre 2012 (legge 14/2012, “milleproroghe”)
Nasce così il problema di quale delle due disposizioni prevalga sull’altra (almeno nel 2012), poiché non c’è alcuna norma volta a far prevalere il nuovo dispositivo in caso di conflitto con quanto già vigente.


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