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Sconto parziale per l'agricoltura
Prelievo «verde». L'abbandono dell'Ici colpisce i proprietari dei terreni

La base imponibile Imu per i terreni agricoli è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 110 o per 130. Analizziamo le ipotesi in cui si applica il coefficiente ridotto di 110. L’art. 13 del Dl 201/2011 lo riserva ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il riferimento alla iscrizione previdenziale è ben più generico di quello utilizzato ai fini della soppressa imposta comunale, per la quale le agevolazioni (aree edificabili da valutare come terreni agricoli e abbattimento parziale dell’imponibile dei terreni fino al valore di 129mila euro) erano riservate ai soggetti iscritti negli elenchi previdenziali ai fini del conseguimento della pensione. Quindi la precedente formulazione escludeva dal beneficio le società, mentre secondo la nuova previsione, si osserva che l’iscrizione nella previdenza agricola è possibile anche per la società per effetto dell’amministratore iscritto o in relazione ai lavoratori dipendenti. Si ritiene pertanto che anche una società proprietaria dei terreni, iscritta (in qualche modo) all’Inps possa utilizzare il coefficiente 110. Però nelle nostre campagne le proprietà dei terreni non sempre sono coincidenti con i soggetti conduttori ed occorre tenere presente che è la conduzione del terreno che legittima e obbliga l’iscrizione nella previdenza agricola. Per semplicità si ricorda che in presenza di terreni concessi in affitto anche a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, il proprietario determina la base imponibile moltiplicando il reddito dominicale rivalutato per 130. Infatti in questi casi il proprietario non può essere iscritto nella previdenza agricola. Tale situazione si può presentare anche nelle famiglie di agricoltori. Si pensi, ad esempio, a un terreno di proprietà o in usufrutto del padre pensionato che si è cancellato dagli elenchi nominativi Inps e coltivato dai figli aventi la qualifica di coltivatori diretti o Iap. Anche in questo caso il padre proprietario paga l’imposta municipale sul valore del terreno moltiplicato per 130, non potendo invocare alcuna agevolazione. Sempre all’interno della famiglia il caso più frequente riguarda la conduzione del terreno di proprietà delle persone fisiche e coltivato dalle medesime sotto forma di società semplice. Quindi non vi è la perfetta coincidenza fra i proprietari e il soggetto conduttore. In questo caso a nostro avviso deve essere applicato il coefficiente di 110 in quanto i soggetti passivi ai fini dell’imposta municipale sono le persone fisiche che risultano iscritte nella previdenza agricola. La circostanza che la conduzione sia svolta dalla società, di cui però i proprietari sono soci, non dovrebbe avere alcun rilievo anche perché il comma 5, dell’articolo 13, del Dl 201/2011 non richiede la conduzione diretta dei proprietari ma solo la loro iscrizione Inps. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire nel caso in cui la società sia costituita anche da altri soci non proprietari dei terreni, a condizione che i proprietari dei terreni siano soci iscritti all’Inps.


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