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Incombe l'Ici sugli agricoli con effetto retroattivo
Classamento. L'abrogazione della disposizione interpretativa

Gli effetti del decreto salva-Italia sul trattamento fiscale dei fabbricati rurali sono abbastanza chiari per quel che riguarda l’Imu, mentre suscitano molti interrogativi per quel che riguarda l’Ici. Per l’Imu è evidente l’imponibilità dei fabbricati rurali, con aliquota ridotta per quelli che hanno i requisiti di abitazione principale e aliquota base per gli altri (salvi interventi agevolativi dei Comuni), mentre per gli immobili rurali strumentali vi è l’applicazione dell’apposita aliquota ridotta. L’individuazione di questi ultimi sarà possibile grazie al classamento in D/10 sia in seguito alla procedura innescata dal Dl 70/2011 che con i Docfa. In questo modo il legislatore ha accolto la tesi della Cassazione a sezioni unite n. 18565 del 2009: la ruralità dei fabbricati è comprovata dal loro classamento nelle apposite categorie catastali. Ha anche risolto il problema posto dall’agenzia del Territorio rispetto alla collocazione delle abitazioni nella categoria A/6. Resta il problema dei requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità, ai fini dell’accatastamento, per i fabbricati a destinazione strumentale. Molto più significativi potrebbero essere gli effetti del salva-Italia sull’Ici. L’introduzione della procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità da parte del Dl 70/2011 aveva spinto a ipotizzare una valenza retroattiva alla procedura stessa sulla base della richiesta del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e 3-bis dell’articolo 9 del Dlgs 557/93 da almeno cinque anni. La tesi non era sostenibile in quanto la norma non prevede la validità retroattiva del nuovo classamento e una sua interpretazione estensiva sarebbe stata in contrasto con la costante giurisprudenza della Cassazione (n. 10646/2005 e n. 6627/2009) che ammette solo l’eventuale retroattività alla data di presentazione della denuncia (n. 12029/2009). Il dubbio è tuttavia superato dal ripristino operato con il Dl 201/2011 con l’abrogazione della norma di interpretazione autentica che esclude l’imponibilità Ici dei fabbricati rurali. La Cassazione, in un’occasione molto simile relativa agli effetti determinati dall’abrogazione di una norma di interpretazione autentica (sentenza n. 13319/2006) ha affermato: «La natura interpretativa della norma di cui al citato comma… ne comporta la conseguente retroattività: la successiva norma abrogatrice non può che avere la medesima efficacia, retroagendo anch’essa al tempo della norma anteriore interpretata… in altri termini, l’intervenuta abrogazione ha reso la norma interpretativa, se così si può dire, una norma inutiliter data, restituendo inalterata la situazione alla precedente contrapposizione ermeneutica tra i diversi significati possibili attribuiti alla norma interpretata». Pertanto, l’abrogazione della norma di interpretazione autentica ripristina l’eventuale contrasto interpretativo preesistente. Nel caso specifico, date le caratteristiche di fatto innovative della norma interpretativa, non ci sono dubbi circa la portata della norma (articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/92), che prevede l’imponibilità ai fini Ici di tutti i fabbricati iscritti o iscrivibili a catasto, compresi quindi anche i rurali. L’abrogazione ha valenza retroattiva, come chiarito dalla Cassazione, per cui appare del tutto irrilevante il fatto che la norma di abrogazione sia entrata in vigore il 1° gennaio 2012 e non il giorno della pubblicazione del decreto. Sulla scorta di quanto sopra sembra quindi preferibile la tesi del ripristino dell’imponibilità dei fabbricati rurali ai fini Ici con valenza retroattiva.


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