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Fisco pesante sugli edifici dei Comuni, ex Iacp e storici
Dopo le mancate modifiche del decreto semplificazioni

Le correzioni all’Imu non accolte nel decreto legge sulle semplificazioni fiscali lasciano aperti numerosi problemi. A cominciare dalla questione degli immobili comunali non adibiti a compiti istituzionali. La questione nasce dalla infelice formulazione dell’ultimo comma dell’articolo 9, Dlgs 23/2011 (federalismo fiscale), che ha introdotto una duplice condizione per l’esonero dei beni comunali: a) l’unità deve essere ubicata nel territorio dell’ente e b) deve essere destinata esclusivamente a compiti istituzionali. In precedenza gli immobili siti nel territorio del soggetto attivo dell’Ici erano sempre esclusi dal tributo. Secondo la Cassazione, inoltre, la destinazione a compiti istituzionali richiede l’utilizzo diretto del bene da parte del possessore. Cosa esclusa, ad esempio, per le case popolari affittate dall’ente o i teatri comunali dati in gestione a terzi. La preoccupazione non riguarda tanto l’Imu propria, che si tradurrebbe in una partita di giro, quanto l’imposta erariale del 3,8 per mille. La previsione che si è cercato inutilmente di introdurre nel decreto fiscale escludeva da Imu i beni ubicati nel territorio del Comune impositore. Se davvero la ragione della mancata modifica è l’assenza di copertura, sotto il profilo del gettito, è evidente che l’allarme è purtroppo fondato. Un tentativo ardito di soluzione interpretativa consiste nel valorizzare le modalità di pagamento dell’imposta erariale, che deve avvenire “contestualmente” all’imposta municipale propria: se si può sostenere che per gli immobili “locali” l’obbligazione relativa all’Imu propria si estingue per confusione, non essendoci obbligo di pagamento di questa non dovrebbe nascere nemmeno il debito per il tributo erariale. Un altro tema scottante è quello dei beni degli Iacp e dei soggetti a questi succeduti, in base alle legislazioni regionali. Allo stato, per tali immobili spetta solo la detrazione di 200 euro, che grava solo sulla quota comunale, mentre l’aliquota applicabile resta il 7,6 per mille, salvo diversa deliberazione comunale. È tuttavia evidente che difficilmente le ridotte risorse di tali istituti potranno coprire un simile aggravio impositivo. Sarebbe indubbiamente auspicabile quantomeno la previsione di applicabilità dell’aliquota ridotta del 4 per mille. Disco rosso inoltre per le agevolazioni relative ai fabbricati d’interesse storico-artistico e agli immobili inagibili o inabitabili, che oggi scontano le aliquote ordinarie. Per le unità inagibili o inabitabili l’unica strada sembra quella di proporre una variazione della rendita per tener conto dell’effettivo stato del bene. Due modifiche, infine, sembrano invece inevitabili. Una è sul termine di presentazione della dichiarazione Imu, assente nel testo di legge. Sarà anche da capire se, per il primo anno di applicazione, vi sarà l’obbligo generalizzato della stessa. L’altra modifica attiene al conteggio del primo versamento, da effettuarsi entro il 18 giugno. Dovrà infatti disporsi che questo avvenga con le aliquote base (7,6 e 4 per mille) e la detrazione di 200 euro, salvo conguaglio in sede di saldo di dicembre.


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