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Il terreno diventa edificabile L'Ici va pagata in ogni caso
Tar Lazio: non rileva la mancata comunicazione del comune

Il contribuente è tenuto a pagare l’Ici su un’area edificabile anche se il comune non lo ha informato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non ha comunicato il cambio di destinazione del terreno. Lo ha affermato la commissione tributaria regionale del Lazio, sezione XIV, con la sentenza n. 49 del 31 gennaio 2012. Dunque, per i giudici d’appello, è ininfluente che l’amministrazione comunale non abbia dato comunicazione al proprietario del terreno dell’attribuzione della natura di area fabbricabile, non essendo specificamente prevista una sanzione ad hoc. È escluso che la mancata comunicazione del cambiamento urbanistico possa avere un’incidenza sugli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta, che sono autonomamente disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legislativo 504/1992. In effetti, l’articolo 31, comma 20 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha posto a carico dei comuni l’onere di informare il contribuente, qualora vengano apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. Quando gli enti attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza. Il mancato rispetto di questo adempimento da parte del comune, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull’area, ex lege, è comunque dovuto. Nei casi in cui l’amministrazione comunale non abbia provveduto a comunicare, formalmente, il cambio di destinazione del terreno, e il contribuente viola l’obbligo di dichiarazione e di versamento, si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997. Occorre infine precisare che l’articolo 31 non ha alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, l’obbligo di comunicazione riguarda solo i cambi di destinazione dei terreni attuati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Un fondo utilizzato a scopo agricolo può acquisire la natura edificabile anche nel caso in cui non vengano adottati dei piani particolareggiati. È ormai pacifico che l’Ici sia dovuta se l’area è inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L’articolo 36, comma 2 della legge 248/2006 dispone che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’emanazione di strumenti attuativi.


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